REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
REGOLAMENTO
COMUNALE
DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Approvato con DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale nr. 26 del 27/06/1995
VARIAZIONE approvata con
DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale nr. 10 del 27/02/2006
VARIAZIONE approvata con
DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale nr. 2 del 29/01/2007
VARIAZIONE approvata con DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale nr. 6 del
22/02/2008
S
O M M A R I O
Art. 1 Ambito
di applicazione
Art. 2 Classificazione
del comune
Art. 3 Modalità
di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti
Art. 4 Tariffe
Art. 5 Presupposto
dell'imposta
Art. 6 Soggetto
passivo
Art. 7 Modalità
di applicazione dell’imposta
Art. 8 Dichiarazione
Art. 9 Pagamento
dell’imposta
Art. 10 Funzionario
Responsabile
Art. 11 Pubblicità
Ordinaria
Art. 12 Pubblicità
effettuata con veicoli
Art. 13 Pubblicità
effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
Art. 14 Pubblicità
varia
Art. 15 Riduzioni
d’imposta
Art. 16 Esenzioni
dell’imposta
Art. 17 Servizio
delle pubbliche affissioni
Art. 18 Diritto
sulle pubbliche affissioni
Art. 19 Riduzioni
del diritto
Art. 20 Esenzioni
del diritto
Art. 21 Modalità
per le pubbliche affissioni
Art. 22 Sanzioni
ed interessi
Art. 23 Sanzioni
amministrative
Art. 24 Affissioni
dirette enti non commerciali
Art. 25 Distribuzione
spazi disponibili
Art. 26 Modalità
per le pubbliche affissioni dirette
Art. 27 Sanzioni
amministrative per pubbliche affissioni dirette abusive
Art. 28 Gestione
del servizio
Articolo
1 – Ambito di applicazione.
.
1. La pubblicità esterna e le pubbliche
affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti,
rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui
territorio sono effettuate.
Articolo
2 – Classificazione del comune.
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni il comune appartiene alla Classe V.
Articolo
3 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.
1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti
autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti
pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli
stessi, attenendosi ai seguenti criteri:
A. Classificazione dei mezzi pubblicitari.
a) Mezzi pubblicitari di esercizio.
Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere
permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria,
commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragionesociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei
servizi.
b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.
Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere
permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o
meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.
Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro
sistemazione in:
1. a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
2. frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
3. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).
B. Criteri di specificazione.
a)Ubicazione e carattere delle insegne e simili.
L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività
alla quale si riferisce.
Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare
confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la
circolazione.
Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le
insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.
b) Dimensione e posizione delle insegne e simili.
Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate
all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la
collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate
disposizioni:
1. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e di piazze
pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve
essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale;
2. gli impianti installati nelle vie e nelle piazze munite di marciapiede
devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede
stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale. La
collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o
pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non
inferiore a mt.2,50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo
portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt.2,50, non possono
sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.
C) Classificazione della cartellonistica stradale.
I cartelli e simili possono essere classificati:
1. secondo la funzione:
a) pubblicità in genere;
b) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.
2. secondo la collocazione:
a) a parete;
b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
c) isolati, che possono essere mono o bifacciali.
D) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.
I cartelli, posters, stendardi e impianti similari, con esclusione di
quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto
decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di
impianti anche monofacciali.
I materiale impiegati e le strutture portanti devono essere conformi alle
norme di sicurezza, non devono interferire visivamente sull’impatto ambientale
e devono essere rispettate le norme previste dal piano regolatore generale.
E) Classificazione del territorio comunale.
Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale
è suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e
futura in:
1. Categoria UNO
In tale zona sono comprese le Vie collocate sotto la ex SS.228, compresa
la stessa ex SS.228, come meglio specificate nell’Allegato A, parte integrante
del presente regolamento.
2. Categoria DUE.
In tale zona sono comprese le Vie collocate al di sopra della ex SS. 228,
come meglio specificate nell’Allegato A, parte integrante del presente
regolamento.
Articolo
4 - Tariffe
1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 marzo di ogni
anno ed entrano in vigore il primo
gennaio dell'anno in cui la
deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; in caso di mancata adozione della deliberazione
in questione, si applicano le tariffe
stabilite dalla legge per la classe di appartenenza del Comune.
2.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere
commerciale, il comune suddivide le
località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro
importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del cinquanta
per cento della tariffa normale.
3. Le località da considerarsi in categoria
speciale sono quelle individuate nell’elenco allegato al presente regolamento.
Si da’ atto che la superficie
complessiva della categoria speciale non può superare il 40 per cento di quella
complessiva dell’abitato e che la superficie degli impianti per pubbliche
affissioni installati in categoria speciale non supera la metà di quella
complessiva.
Articolo
5 - Presupposto dell'imposta.
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto
sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia
da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel
presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi
nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di
beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto
pubblicizzato.
Articolo
6 - Soggetto passivo.
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in
via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il
quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E’ solidalmente obbligato al
pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
oggetto della pubblicità.
Articolo
7- Modalità di applicazione dell'imposta.
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della
minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario
indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un
metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di
esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione
di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari
polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita
alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari
aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie
complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può
essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e
simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo
soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli
effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo
pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta
a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla
tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui
agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la
relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
Articolo
8 - Dichiarazione.
1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la
pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa,
nella quale devono essere indicate le
caratteristiche, la durata della
pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo
modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a
disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere
presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la
modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con
conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al
conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello
pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della
pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si
verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento
della
relativa imposta effettuato entro
il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata
denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la
presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e
14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo
gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione
opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Articolo
9 - Pagamento dell'imposta.
1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12,
commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il
periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta
deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale
intestato al comune ovvero direttamente presso gli Uffici Comunali, ovvero in
caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto
corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta
dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche
del modello di versamento.
3. Per la pubblicità relativa a
periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica
soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate
trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro 1549,37.
4. La riscossione coattiva
dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; Si applica
l'art. 2752, comma 4, del codice civile. In alternativa, la riscossione coattiva può essere
effettuata con decreto ingiuntivo, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910,
n.639.
5. Qualora la pubblicità sia
effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al
comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di
canoni di locazione o di concessione.
6. Gli incassi a titolo
ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €
10,00 per anno; gli incassi a titolo di recupero evasione a messo provvedimento
di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano
inferiori o uguali ad € 15,00 per anno, salvo che vengano accertate a carico
del medesimo soggetto passivo violazioni ripetute per più annualità d’imposta.
Articolo
10 - Funzionario responsabile.
1. Nel caso di gestione diretta,
il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone
i rimborsi.
2. Il comune è tenuto a
comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle
finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla
sua nomina.
3. Nel caso di gestione in
concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
Articolo
11 - Pubblicità ordinaria.
1. Per pubblicità effettuata mediante
insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non
previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro
quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita per la classe del
Comune dall’articolo 12 del D.Lgs.n.507/93.
2. Per le fattispecie
pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si
applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella per
essa prevista.
3. Per la pubblicità effettuata
mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su
apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta
in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità
previste dal comma 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai
commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la
tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie
superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
Articolo
12 - Pubblicità effettuata con veicoli.
1. Per la pubblicità
visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di
veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di
uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo
nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la
pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le
maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso
pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di
esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è
dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la
corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui
il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per
la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa
o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al
comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al
comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo
gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in
dotazione detti veicoli, secondo la tariffa come specificata nell’Allegato B.
4. Per
i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è
raddoppiata.
5. È
fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta
e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
Articolo
13 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.
1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o
altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque
programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione
in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta
indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e
per anno solare in base alla tariffa
stabilita dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs.n.507/93.
2. Per la pubblicità di cui al
comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o
frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista
dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta
in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata
in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si
applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e
dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita
dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.507/93.
5. Qualora la pubblicità di cui
al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica
una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
Articolo
14 - Pubblicità varia.
1. Per la pubblicità effettuata
con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la
tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di
esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art.
12, comma 1 del decreto legislativo n.507/93.
2. Per la pubblicità effettuata
da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta al Comune
nella misura stabilita dall'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo
n.507/93.
3. Per la pubblicità eseguita
con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari
alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Non sono consentite le
pubblicità effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini
o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con
cartelli o altri mezzi pubblicitari, oppure mediante utilizzo di apparecchi
amplificatori e simili.
Articolo
15 - Riduzioni dell'imposta.
1)La tariffa
dell'imposta è ridotta alla metà:
a)per la pubblicità effettuata da comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che
non abbia scopo di lucro;
b)per la pubblicità relativa a manifestazioni
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate,
con il patrocinio o la partecipazione
degli enti pubblici territoriali;
c)per la pubblicità relativa a festeggiamenti
patriottici,religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Articolo
16 - Esenzioni dall'imposta.
1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata
all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di
servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i
mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle
porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in
essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di
mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico
esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché
quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica
utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono
affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque
effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in
programmazione; d) la pubblicità, escluse le
insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta
sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta
all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere
inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle
esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per
la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione
del servizio; f) la pubblicità esposta
all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione
dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicità comunque
effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e
simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e
simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente
stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di
attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono
la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati.
Articolo
17 - Servizio delle pubbliche affissioni.
1. Il Comune istituisce il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche
affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del
comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque
materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali,
sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella
misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di
messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3.La superficie degli impianti da
adibire alle pubbliche affissioni è stabilita dal Comune in misura
proporzionale al numero degli abitanti, così come imposto dal comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs.n.507/93.
4. Il Comune gestisce direttamente il
Servizio delle pubbliche affissioni.
Articolo
18 - Diritto sulle pubbliche affissioni.
1. Per l'effettuazione delle
pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui
nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto,
comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede
alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle
pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per
i periodi di seguito indicati è quella indicata dall'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo n.507/93.
3. Per ogni commissione
inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50
per cento.
4. Per i manifesti costituiti
da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per
quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per
l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al
diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto
sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla
richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.10; per il recupero
di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le
disposizioni dello stesso articolo.
7. Gli incassi a titolo
ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €
2,00 per commissione, fatti salvi gli eventuali limiti inferiori previsti dalle
singole norme d’imposta per l’esecuzione dei versamenti.
Articolo
19 - Riduzioni del diritto.
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta
alla metà:
a) per i manifesti
riguardanti in via esclusiva lo Stato e glienti pubblici territoriali e che non
rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
altro ente che non abbia scopo di
lucro;
c) per i manifesti relativi
ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a
festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
Articolo
20 - Esenzioni dal diritto.
1. Sono esenti dal diritto sulle
pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le
attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti
nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità
militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato,
delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità
di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali,
amministrative;
f) ogni altro manifesto la
cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi
scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
h)
gli annunci mortuari
i)
i manifesti concernenti le seguenti manifestazioni organizzate con il Patrocinio del Comune:
□Carnevale e Festa di San Giovanni
□Festa dei Coscritti
□Feste dell’Oratorio
Parrocchiale
□Concerti gratuiti di
musica classica e da camera eseguiti in luoghi Sacri o pubblici con cordati con
l’Amministrazione Comunale
Articolo
21 - Modalità per le pubbliche affissioni.
1. Le pubbliche affissioni
devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal
ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro
cronologico.
2.La durata dell'affissione
decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su
richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco
delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3.Il ritardo nell'effettuazione
delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera
caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci
giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per
iscritto al committente.
4.La mancanza di spazi
disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci
giorni dalla richiesta di affissione.
5.Nei casi di cui ai commi 3 e 4
il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed
il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6.Il committente ha facoltà di
annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di
corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Le affissioni saranno
eseguite entro i dieci giorni successivi la consegna del materiale presso gli
Uffici Comunali.
8. E’ previsto un solo giorno a
settimana per l’uscita dei manifesti: Lunedì. In caso di richiesta di
affissione di un solo giorno settimanale diverso da quello stabilito dal
presente Regolamento, si determina in € 30,00 il diritto di urgenza.
9.Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono
essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio,
l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
con l'indicazione delle categorie
alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle
commissioni.
Articolo
22 - Sanzioni ed interessi.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di
euro 51,00.
2. Per la dichiarazione
infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad
elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione
da euro 51,00 ad euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate nei
commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento
dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
Articolo
23 - Sanzioni amministrative.
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza
delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione
della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni
amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le
violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle
relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in
esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti
relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro
206,00 ad euro 1549,00, con notificazione agli interessati, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni
riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli
impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso
di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune
provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può
effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e
dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura
della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria,
ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di
apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con
ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese
di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative
soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine
entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza
stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al
comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e
dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del
piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
Articolo 24 - Affissioni dirette degli enti non commerciali.
1.Il Comune destina appositi spazi per l’affissione
diretta di manifesti relativi alle categorie specificate all’art.20 comma h e
comma i del presente regolamento.
2.L’affissione è effettuata direttamente dal soggetto
di cui al comma precedente, in esenzione del diritto di affissione, secondo le modalità stabilite dal presente
regolamento.
3. Gli spazi disponibili per l’affissione diretta
sono indicati nella misura del 15% sul totale degli impianti disponibili per le
pubbliche affissioni.
Articolo 25
- Distribuzione spazi disponibili.
1.Gli spazi disponibili, di cui al comma 3
dell’art.24 del presente regolamento sono ripartiti secondo le seguenti
percentuali di distribuzione:
·per i
manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali
e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n.507/93 e per i manifesti di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: 20
per cento;
·per i
manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali,
sportive, filantropiche e religiose,
da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
pubblici territoriali;
·per i
manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficenza: 45 per
cento;
·per gli
annunci mortuari: 35 per cento.
2.Il prospetto dettagliato degli spazi
disponibili, che deve essere allegato alla determina del funzionario
responsabile del servizio, è depositato presso l’Ufficio Gestore del Servizio
Affissioni.
Articolo 26
- Modalità per le pubbliche affissioni dirette.
1.L’affissione
diretta dei manifesti deve essere preceduta da autorizzazione del funzionario
responsabile del servizio, che provvederà ad indicare sull’autorizzazione gli
spazi di affissione, entro i limiti sotto specificati.
2. Le
affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal
ricevimento della richiesta di autorizzazione, che dovrà essere annotata in
apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione è di giorni cinque in genere, e di giorni
tre per le affissioni dirette di annunci mortuari.
4. Ogni richiedente non può di regola
essere autorizzato all’affissione diretta per un numero maggiore del 10 per
cento degli spazi della categoria di appartenenza, di cui all’articolo 2 del
presente regolamento.
5. La mancanza di spazi disponibili deve
essere comunicata immediatamente al
soggetto richiedente l’ affissione diretta.
6. Il Comune non ha l'obbligo di sostituire
gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere
sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato.
7. Di regola l’autorizzazione alla
affissioni diretta è presentata almeno un
giorno prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i
manifesti. Per l’affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione
ha carattere di urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo
stesso giorno dell’affissione.
8. Nell'ufficio del servizio delle
pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione,
l'elenco degli spazi destinati alle
affissioni dirette nonché il registro cronologico delle commissioni.
Articolo
27 - Sanzioni amministrative per
affissioni dirette abusive
1. Salvo
diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del
presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria stabilita dall’articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del
2000.
Articolo
28 - Gestione del servizio.
1. Per quanto concerne la gestione e la forma del servizio, si fa rinvio
a quanto stabilito dal Comune in applicazione degli articoli 52 e seguenti del
decreto legislativo n. 446 del 1997.