Riordino del settore del commercio su
aree pubbliche
Ai
sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99
DGR
n° 32-2642
2 APRILE 2001
Aggiornato al 15 marzo 2006
Delibera C.C n° 15 del 15.03.2006 divenuta esecutiva il
Titolo dell’elaborato:
Regolamentazione delle vendite su area
pubblica
di commercianti e agricoltori
effettuate:
nel mercato
nelle fiere
nei posteggi fuori mercato
INDICE
CAPO INORMA
GENERALE
Articolo 1 – Regolamentazione del
commercio su area pubblica.
CAPO
IISEZIONI REGOLAMENTARI
SEZIONE
I: IL MERCATO
CARATTERISTICHE DEL MERCATO
Articolo 2 –
Caratteristiche del mercato.
Articolo 3 – Orari
di mercato
Articolo 4 – Aree di
riserva.
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
Articolo 5 – Accesso degli operatori al
mercato
Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel
mercato
Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel
mercato
Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi –
Modifiche di lieve entità.
Articolo 9 – Domande
per l’autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato .
Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.
Articolo 11 –
Subingresso nell’autorizzazione di tipo A
Articolo 12 – Revoca
e sospensione della autorizzazione.
Articolo 13 –
Scambio di posteggio.
Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.
Articolo 15 –
Obblighi dei venditori.
Articolo 16 –
Sostituzione
nell’autorizzazione.
Articolo 17 –
Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.
Articolo 18 – Commissione di mercato.
DISPOSIZIONI
PER GLI AGRICOLTORI
Articolo 19 – Aree destinate ai produttori agricoli. Previsioni di regole.
Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi.
Articolo 21 – Subingresso nel posteggio
Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.
Articolo 23 – Scambio di posteggio.
Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.
Articolo 25 –
Assenze degli agricoltori.
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 26 – Promozione dell’informazione e della tutela dei consumatori
Articolo 27 – Collocamento delle derrate.
Articolo 28 –
Divieti di vendita.
Articolo 29 -
Vendita di animali destinati all’alimentazione.
Articolo 30 – Atti
dannosi agli impianti del mercato e all’arredo urbano.
Articolo 31 –
Utilizzo dell’energia elettrica.
Articolo 32 – Furti
e incendi.
Articolo 33 –
Verifica delle assenze degli operatori commerciali.
CANONI E TASSE DI POSTEGGIO
Articolo 34 – Tassa
di occupazione del suolo pubblico.
Articolo 35 – Preposti
alla vigilanza.
SANZIONI
Articolo 36 –
Sanzioni.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37 –
Disposizioni finali.
SEZIONE II: AREE
ALTERNATIVE AL MERCATO
CARATTERISTICHE
DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO
Articolo 38 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di
posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee –
zone di sosta prolungata.
Articolo 39 – Orari di
vendita nei posteggi in aree alternative.
Articolo 40 –
Dimensioni dei posteggi.
Articolo 41 – Aree
di riserva.
MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE
ALTERNATIVE
Articolo 42 –
Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.
Articolo 43 –
Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.
Articolo 44 –
Domande per l’autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.
Articolo 45 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree
alternative vacanti.
Articolo 46 –
Subingresso nel posteggio in aree alternative.
Articolo 47 – Revoca
e sospensione della autorizzazione.
Articolo 48 –
Scambio di posteggio in aree alternative.
Articolo 49 – Indisponibilità di posteggio in aree
alternative.
Articolo 50 – Obblighi dei venditori.
DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI
Articolo 52 – Aree
alternative destinate agli agricoltori.
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul
mercato.
VIGILANZA
SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE
Articolo 54 –
Preposti alla vigilanza.
SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE
CARATTERISTICHE DEI
MERCATI
Articolo 55 – I mercati a cadenza ultramensile di Viverone oggetto del presente
Regolamento.
Articolo 56 – Orari di mercato
MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
Articolo 57 – Accesso degli operatori al
mercato.
Articolo 58 – Regole per la circolazione pedonale nel
mercato.
Articolo 59 – Regole per la circolazione veicolare nel
mercato.
Articolo 60 –
Criteri di assegnazione dei posteggi.
Articolo 61 –
Domande per la concessione di posteggio
sul mercato.
Articolo 62 –
Assegnazione dei posteggi.
Articolo 63 – Assegnazione dei
posteggi vacanti.
Articolo 64 –
Obblighi dei venditori.
Articolo 65 – Sostituzione del soggetto autorizzato.
Articolo 66 – Rimandi.
Articolo 67 – Esclusione dai mercati a cadenza
ultramensile.
Articolo 68 – Causa
di forza maggiore.
CAPO I
NORMA
GENERALE
Articolo
1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.
1.1Con il presente atto
emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n°
32-2642, il Comune di Viverone intende regolamentare il sistema complessivo
della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai
commercianti e dai produttori agricoli:
a) nel mercato
b)
nelle fiere
c)nei posteggi singoli
d)nei gruppi di
posteggi
e)nelle zone di sosta
prolungata
1.2 Il
Regolamento prevede una sezione
specifica per ognuna delle forme di vendita sopra indicate.
CAPO II
SEZIONI REGOLAMENTARI
SEZIONE
I: I
MERCATI A CADENZA SETTIMANALE
CARATTERISTICHE DEI
MERCATI
Articolo 2 – I
mercati di Viverone oggetto del presente Regolamento.
2.1
I mercati di Viverone che si svolgono
secondo le coordinate che seguono – da
ora in poi denominati mercati oggetto
del presente Regolamento – così come opportunamente restituito il primo e
istituito il secondo – sono:
AREA
SVOLGIMENTO
GIORNO e CADENZA
Posteggi
Numero
Assegnazione
MERCEOLOGIA
Punta Becco
Pomeriggio
festivi stagionale
9
Decennale
Non
alimentare
Regione Moncanino
Mattino
festivi annuale
26
Decennale
Misto
2.2
La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di
svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei
diversi settori merceologici, sono
fissate – e a questo riferimento ufficiale si rimanda – per lo svolgimento
attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del
mercato dalla deliberazione del
Consiglio Comunale attuale intitolata “ Riordino del settore del commercio su
aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi, ma anche nelle
eventuali deliberazioni del Consiglio Comunale di prossima programmazione.
2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai
mercati oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con
analogo provvedimento consiliare.
Articolo 3 – Orari di mercato
3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti
regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di
riordino:
a) orario di entrata e di spunta giornaliera:
tutti gli operatori dovranno essere all’interno delle aree
mercatali entro e non oltre le ore 8,00 in Regione Moncanino e le ore 14, 00 a
Punta Becco nel periodo
invernale e nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio si intenderà
vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;
b) orario di
allestimento dei banchi:
l’allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non
prima delle ore 6,00 in Regione Moncanino e le ore 12,30 a Punta Becco;
c) orario di inizio
della vendita:
Alimentari
dalle ore 7,30 e dalle ore 13, 30 rispettivamente in Regione Moncanino e
a Punta Becco
Extralimentari
dalle ore 7,30 e dalle ore 13, 30 rispettivamente in Regione Moncanino e
a Punta Becco
d) orario di
cessazione della vendita:
la cessazione dell’attività di vendita non sarà consentita
prima delle ore 12, 00 e non oltre le ore 14,00 in Regione Montanino;
la cessazione dell’attività di vendita non sarà consentita
prima delle ore 17, 00 e non oltre le ore 19,00 a Punta Becco;
f) orario di
sgombero dell’area di mercato:
lo sgombero totale
dell’area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 15, 00 in
Regione Moncanino
lo sgombero totale
dell’area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20, 00 a Punta
Becco;.
3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di
comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.
3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo
le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente
normativa.
Articolo 4 –
Aree di riserva.
4.1 Le aree di
riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di
quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella
circostanza.
MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
Articolo 5 –
Accesso degli operatori al mercato.
5.1 L’accesso alle aree di mercato è consentito agli
operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti
spuntisti, esclusivamente nell’orario fissato dal precedente articolo 3.
Articolo 6 –
Regole per la circolazione pedonale nel mercato.
6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel
mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.
Articolo 7 –
Regole per la circolazione veicolare nel mercato.
7.1 E’ vietata la
circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte
indispensabile dell’attività all’interno delle aree adibite a sede di mercato.
I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le
relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.
Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi –
Modifiche di lieve entità.
8.1 Per ottenere l’assegnazione di un posteggio sull’area
del mercato è necessario essere in possesso dell’autorizzazione di tipo A
prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di Viverone.
8.2Ai sensi del Titolo
VI Capo I Sezione I punto 1 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 sarà effettuata la conversione delle
autorizzazioni precedentemente in vigore rilasciate ai sensi della Legge
112/91. Pertanto tutti i commercianti
su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con
i titoli previsti dalla DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.
8.3 Per l’assegnazione di posteggi resi disponibili da
rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Viverone.
8.4 L’attuale configurazione territoriale del mercato non
consente di prendere in considerazione nessuna modifica alla dimensione fissata
del posteggio anche se di lieve entità.
Articolo 9 – Domande per l’autorizzazione e
contestuale concessione di posteggio
sul mercato.
9.1 Le domande per
l’autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul
mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui
procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: “Norme procedurali per il rilascio delle
autorizzazioni di vendita su area pubblica”.
Articolo 10 –
Assegnazione giornaliera dei posteggi
vacanti.
10.1 I posteggi non
occupati entro l’orario di lavoro fissato dall’articolo 3 del presente
Regolamento, sono disponibili per l’assegnazione giornaliera. Tale assegnazione
prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze
sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.
Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di
autorizzazione originale, attrezzature e merci.
A parità di presenze viene considerata la data di inizio
attività dell’operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata
dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
10.2 La graduatoria
delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante
annotazione su apposito registro. Lo
stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.
10.3 Qualora
l’operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli
entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la
presenza.
10.4 Sarà altresì
conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di
spunta non ottenga l’assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti
disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.
Articolo 11
– Subingresso nell’autorizzazione di
tipo A.
11.1 Le
comunicazioni di subingresso nell’autorizzazione di un posteggio e relativa
concessione di mercato devono seguire
le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV
della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in
apposito documento comunale titolato:
“Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su
area pubblica”.
Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di
posteggio.
12.1 La revoca e la sospensione dell’autorizzazione e della
concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire – dopo 9 giornate di assenza
– esclusivamente secondo la norma
fissata dall’articolo 29 del D.L.vo 114/98.
Articolo 13
– Scambio di posteggio.
13.1 Non è in alcun
modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.
Articolo 14 –
Indisponibilità di posteggio.
14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti
indipendenti dalla volontà dell’operatore commerciale, è demandata alla scelta
d’ufficio dell’amministrazione attraverso l’organo di vigilanza del mercato,
l’individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le
aree di riserva di cui all’articolo 6 del presente Regolamento oppure
individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del
posteggio indisponibile.
Articolo 15 –
Obblighi dei venditori.
15.1 Gli operatori
commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l’
esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono
essere lasciati liberi da ogni ingombro.
15.2 Gli operatori
commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature,
i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le
modalità stabilite dal Comune.
15.3 Gli operatori
commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia
dell’autorizzazione.
Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno
esibire il documento di assegnazione del posteggio, l’originale del titolo
autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e
della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.
15.4 I cartellini o
il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene
esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e
quantità.
Articolo 16
– Sostituzione del soggetto
autorizzato.
16.1 E’ consentita
la sostituzione del titolare dell’autorizzazione solo nel caso in cui a
sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli
stessi – nel corso dell’attività di vendita – siano muniti dell’attrezzatura di
vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.
Articolo 17
– Modalità di riassegnazione dei
posteggi nel caso di riorganizzazione
del mercato.
17.1 Nel caso in cui si debba procedere alla
riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato saranno fissate adeguate
modalità di riassegnazione dei posteggi.
Articolo 18 –
Commissione di mercato.
18.1 Per l’esame e lo studio delle problematiche relative
alla funzionalità dei mercati non è istituita alcuna commissione consultiva.
DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI
Articolo 19 –
Aree destinate agli agricoltori. – Previsione regole.
19.1 Per quanto riguarda le aree date in
concessione per l’esercizio dell’attività di vendita degli agricoltori viene
individuata in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di
riordino, un’area disponibile per la concessione di n° 4 posteggi.
Articolo 20 –
Criteri di assegnazione dei posteggi.
20.1 Le domande per
la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune
devono essere spedite
all’ufficio Commercio per l’esame di
competenza. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di
acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere
a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite
in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell’anno di
presentazione.
20.2 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione
del proprio numero di Partita Iva ed anche mediante l’inoltro di un certificato
in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza all’interessato
che attesti:
a) il tipo di coltivazione o allevamento prevalente
realizzato dal produttore,
b) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e
l’allevamento dei prodotti posti in vendita,
20.3 Valgono per gli
agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori
commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e
di sanzioni.
20.4 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e
verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli
agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.
Articolo 21 –
Subingresso nel posteggio.
21.1 E’ consentita la cessione del posteggio solo nel caso
in cui sia unitamente ceduta l’azienda agricola di riferimento.
Articolo 22 – Decadenza della concessione di
posteggio.
22.1 L’unico motivo di decadenza di concessione del
posteggio è rappresentato dalla perdita dello “status” di agricoltore ai sensi
della normativa vigente.
Articolo 23 – Scambio di posteggio.
23.1 Non è in alcun
modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.
Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.
24.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti
indipendenti dalla volontà dell’agricoltore, è demandata alla scelta d’ufficio
dell’amministrazione attraverso l’organo di vigilanza del mercato,
l’individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le
aree di riserva di cui all’articolo 6 del presente Regolamento oppure
individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del
posteggio indisponibile.
Articolo 25
– Assenze degli agricoltori.
25.1 Le assenze degli agricoltori – opportunamente
comunicate – non comportano alcuna decadenza dall’assegnazione del posteggio.
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo
26 – Promozione dell’informazione e
della tutela dei consumatori.
26.1 Ogni operatore commerciale assegnatario di posteggio
sull’area mercatale di Viverone, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi
praticati e deve essere in grado – su richiesta – di descrivere puntualmente i
prodotti venduti in ordine all’approvvigionamento, all’assortimento e alla
sicurezza dei prodotti stessi.
Articolo 27 – Collocamento delle derrate.
27.1 Le derrate
alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del
pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai
funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.
27.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al
suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,
60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
L’altezza dei cumuli non può superare metri 1, 40 dal suolo.
27.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate
di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole,
le stoviglie e gli accessori di cucina.
Articolo 28 – Divieti di vendita.
28.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari
e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi
sanitarie. A tale proposito, si
intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il
posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
28.2 Non possono
essere venduti se non i prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche del
settore alimentare.
28.3 Nei casi sopra
previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.
Articolo 29 - Vendita di animali destinati
all’alimentazione.
29.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è
proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere
posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti
distali ed accuratamente eviscerati.
Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato
e all’arredo urbano.
30.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare,
manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e – in
modo particolare – il suolo e l’arredo urbano.
Articolo 31 – Utilizzo dell’energia elettrica.
31.1 E’ fatto divieto agli operatori commerciali di
effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva
autorizzazione del Sindaco e dell’Ente
erogatore.
Articolo 32 –
Furti e incendi.
32.1
L’Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si
verifichino sul mercato.
Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori
commerciali.
33.1 E’ ritenuto assente dal mercato chi non si presenta
sullo stesso entro il termine massimo fissato all’Articolo 3.1 sub. a) oppure
chi lo abbandona prima dell’ora stabilita all’Articolo 3.1 sub. d).
CANONI E TASSE DI POSTEGGIO
Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.
34.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini
di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto
deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone
opportuna preventiva comunicazione.
34.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà
riscossa secondo le regole operative previste dall’Ufficio Tributi del Comune .
34.3 In caso di occupazione temporanea l’operatore corrisponderà la tassa di
occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.
VIGILANZA MERCATO
Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.
35.1 Preposto alla
vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.
Ad esso compete:
1 - garantire l’ ordinata formazione e lo
scioglimento quotidiano del mercato,
2 - assegnare i posti vacanti,
3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
4 - garantire il rispetto delle norme sull’
attività commerciale,
5 - garantire il rispetto delle norme sul
funzionamento del mercato.
SANZIONI
Articolo 36 – Sanzioni.
36.1
Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta
autorizzazione o fuori del territorio previsto dall’autorizzazione stessa, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
36.2
Secondo l’articolo 29 del D. L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo
stesso articolo al comma 2, le violazioni le limitazioni, i divieti nonché le
prescrizioni di tempo stabilite per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
516,00 a Euro 3.098,00
36.3
In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in
un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un
periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è
provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
36.4
Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con
la sanzione da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000 N° 267 come modificato dall’articolo 16 della Legge
16 gennaio 2003 n° 3.
36.5
Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il
Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti
in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.
DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE
Articolo 37 –
Disposizioni finali.
37.1 Il decennio di validità dell’assegnazione della
concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla
deliberazione di riordino.
37.2 L’esercizio del commercio su area pubblica del
mercato è regolamentato oltre che dalle
disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti
comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche
e viabilistiche vigenti nel Comune.
37.3 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una
data festiva il mercato viene anticipato al giorno precedente, posticipato al
giorno successivo qualora anche il giorno precedente coincidesse con un giorno
festivo.
37.4 In caso di
coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva potranno essere fissate
altre soluzioni sentita la Commissione di cui all’articolo 18 del presente
Regolamento
37.5 Nella fase di assegnazione dei posteggi del
mercato nella nuova area così come istituita, vengono riservati 9 posteggi agli
operatori già attivi sul mercato pomeridiano di Punta Becco per i quali si
procederà secondo le modalità di
assegnazione di seguito indicate:
1)formazione
di una graduatoria generale di tutti i concessionari sul mercato di Punta Becco
e relativa pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;
2)entro 30
giorni dalla suddetta pubblicazione, gli interessati potranno dare
dimostrazione di posizione in graduatoria più favorevole producendo documenti
certi e inconfutabili (in esemplare autentico o copia autenticata) che
attestino la reale anzianità di posteggio posseduta;
3)allo
scadere del periodo di cui al precedente punto, l’Ufficio stilerà nuova e
definitiva graduatoria tenendo conto dei documenti idonei prodotti per
eventuali miglioramenti; a parità di anzianità di posteggio avrà priorità la
data di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
4)l’ordine
così risultante dalla graduatoria determinerà la priorità con la quale gli
operatori eserciteranno la facoltà di scelta dei 9 posteggi secondo la
dislocazione che verrà stabilita dal Responsabile del Servizio in conformità al
progetto redatto per il mercato.
SEZIONE
II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO
CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO
Articolo 38 –
Caratteristiche delle aree alternative al
mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è
consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.
38.1 I posteggi fuori mercato di Viverone – da ora in poi
denominati posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati decennalmente e
posteggi assegnati temporaneamente.
38.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni è fissato in numero totale di
0.
38.3 Il numero dei posteggi
fuori mercato concessi in modo
temporaneo è fissato in numero totale
di 0.
38.4 Le aree di
svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di
ogni singolo posteggio, potranno essere fissate come consentito dall’articolo 5
comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 -
e a questo riferimento ufficiale si rimanda - in via successiva contestualmente
all’adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.
Per il resto, si procede a fissare fin d’ora una serie di
regole utili.
Articolo 39 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.
39.1 La vendita nei
posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo
le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della
delibera di riordino:
a) orario di entrata e di spunta giornaliera:
tutti gli operatori dovranno essere all’interno dell’area
sede di posteggio entro e non oltre le ore 7,00.
Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà
essere assegnato secondo le regole di seguito
stabilite;
b) orario di inizio
e cessazione della vendita:
Alimentari
dalle ore 7, 30 alle ore 19,00
Extralimentari
dalle ore 7, 30 alle ore 19,00
39.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo
le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della Legge 367/2000
Articolo 40 – Dimensioni dei posteggi.
40.1 Le dimensioni
dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate dal provvedimento
istitutivo di ogni specifica manifestazione.
40.2 Non è
consentito in alcun modo all’operatore commerciale occupare uno spazio diverso
da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in
aree alternative. L’eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell’area
autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.
Articolo 41 –
Aree di riserva.
41.1 Le aree di
riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di
quelle indicate come aree alternative al mercato saranno individuate di volta
in volta secondo le esigenze verificate
in quella circostanza.
MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE
ALTERNATIVE
Articolo 42
– Accesso degli operatori ai posteggi
in aree alternative.
42.1 L’accesso alle aree dei posteggi in aree alternative è
consentito agli operatori commerciali assegnatari del posteggio stesso e agli
operatori cosiddetti spuntisti esclusivamente nell’orario fissato dal
precedente articolo 38.
Articolo 43 – Criteri di assegnazione dei posteggi in
aree alternative.
43.1 Per ottenere l’assegnazione di un posteggio in aree
alternative con assegnazione decennale è necessario essere in possesso
dell’autorizzazione prevista dal D.L.vo 114/98, mentre per ottenere la
concessione di un posteggio in aree alternative con assegnazione temporanea è
necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa
vigente.
Articolo 44 – Domande per l’autorizzazione e
contestuale concessione di posteggio in
aree alternative.
44.1 Le domande per l’autorizzazione di un posteggio in aree
alternative, il rilascio dell’autorizzazione temporanea e le relative
concessioni devono seguire le disposizioni fissate nelle procedure richiamate
nell’articolo 11 del presente Regolamento.
Articolo 45 –
Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.
45.1 I posteggi in aree alternative non occupati entro
l’orario di lavoro fissato dall’articolo 39 del presente Regolamento, sono
disponibili per l’assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente
riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio
stesso quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.
Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti
di attrezzature e merci.
A parità di presenze viene considerata la data di inizio
attività dell’operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata
dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
45.2 La graduatoria
delle priorità è aggiornata dal corpo
di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la
consultazione da parte degli operatori.
45.3 Qualora
l’operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli
entro 30 minuti, il posteggio si
intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.
45.4 Sarà altresì
conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di
spunta non ottenga l’assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti
disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.
Articolo 46
– Subingresso nel posteggio in aree
alternative.
46.1 Le comunicazioni di subingresso nell’autorizzazione di
un posteggio in aree alternative e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal
Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile
2001 n° 32-2642.
Articolo 47 – Revoca e sospensione della autorizzazione.
47.1 La revoca e la sospensione dell’autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della
relativa concessione di mercato devono
avvenire esclusivamente secondo la norma
fissata dall’articolo 29 del D.L.vo 114/98.
Articolo 48
– Scambio di posteggio in aree
alternative.
48.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio
in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, salva autorizzazione concessa dal
Responsabile del servizio Attività Economiche.
Articolo 49 –
Indisponibilità di posteggio in aree alternative.
49.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree
alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell’operatore commerciale, è
demandata alla scelta d’ufficio dell’amministrazione attraverso l’organo di
vigilanza del mercato, l’individuazione di una soluzione temporanea ed
eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all’articolo 41 del
presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto
della posizione del posteggio indisponibile.
Articolo 50 –
Obblighi dei venditori.
50.1 Gli operatori commerciali possono occupare
esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato per l’esercizio
della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere
lasciati liberi da ogni ingombro.
50.2 Gli operatori
commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature,
i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le
modalità stabilite dal Comune.
50.3 Gli operatori
commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia
dell’autorizzazione.
Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno
esibire il documento di assegnazione del posteggio, l’originale del titolo
autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e
della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.
50.4 I cartellini o
il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene
esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e
quantità.
Articolo 52 –
Aree alternativedestinate agli
agricoltori.
52.1 Non sono previste aree alternative espressamente
destinate agli agricoltori.
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo
53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul
mercato.
53.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate agli
articoli 18, da 25 a 33 e 35 del
presente Regolamento.
VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE
Articolo 54 – Preposti alla vigilanza.
54.1 Preposto alla
vigilanza sui posteggi in aree alternative è il Corpo di Polizia Municipale.
Ad esso compete:
1 - garantire inizio e fine delle vendite sui
posteggi stessi,
2 - assegnare i posteggi vacanti,
3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
4 - garantire il rispetto delle norme
sull’attività commerciale,
SEZIONE
III: I MERCATI A CADENZA UTRAMENSILE
CARATTERISTICHE
DEI MERCATI
Articolo 55 –I mercati a cadenza
ultramensiledi Viverone oggetto del
presente Regolamento.
55.1 I mercati a cadenza ultramensile di Viverone sono:
AREA
SVOLGIMENTO
GIORNO o MESE
Posteggi
Numero
Assegnazione
Merceologie
Via Umberto I°
Ultimo martedì di
luglio
Da 30 a 40
Per la durata della manifestazione
Non alimentare
Viale Lungo Lago da Piazzale Lido alla
Località Punta Becco compresa area parcheggio Località Pioppeta
Lunedì dell’Angelo (Fiera del Lago di Primavera)
Domenica che precede il Ferragosto (Fiera del Lago
d’Estate)
100
Per la durata della manifestazione
Alimentare e non alimentare
55.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione
delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio
e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici – come
indicato – nella deliberazione del Consiglio Comunale intitolata “Riordino del settore del commercio su aree pubbliche
nel capitolo dei programmi e degli obiettivi”, vengono definite e confezionate
di volta in volta secondo le necessità e il numero dei partecipanti.
55.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al
mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con
analogo provvedimento consiliare. Le manifestazioni sopraindicate relative alle giornate del Lunedì
dell’Angelo e della domenica che precede il Ferragosto, verranno regolamentate,
anche per quanto riguarda la materia degli orari, con separato atto.
Articolo 56 – Orari di mercato
56.1 Il mercato
dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto
previsto al punto 6 della delibera di riordino delle aree di vendita su area
pubblica:
a) orario di entrata e di spunta giornaliera:
tutti gli operatori dovranno essere all’interno dell’area
mercatale entro e non oltre le ore 9, 00 nel periodo invernale e nel periodo
estivo Dopo tale orario il posteggio si
intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;
b) orario di
allestimento dei banchi:
l’allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non
prima delle ore 8, 00;
c) orario di inizio
della vendita:
Extralimentari
dalle ore 9, 00
d) orario di
cessazione della vendita:
la cessazione dell’attività di vendita non sarà consentita
prima delle ore 12, 00 e non oltre le ore 19,00;
e) orario di
sgombero dell’area di mercato:
lo sgombero totale dell’area mercatale dovrà essere
completato entro e non oltre le ore 20, 00.
56.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di
comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.
56.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo
le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente
normativa.
MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
Articolo 57 –
Accesso degli operatori al mercato.
57.1 L’accesso alle aree di mercato a
cadenza ultramensile è consentito agli operatori commerciali assegnatari di
posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, nell’arco dell’intero
orario fissato dal precedente articolo 56 per lo svolgimento della
manifestazione.
Articolo 58 –
Regole per la circolazione pedonale nel mercato.
58.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel
mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.
Articolo 59 –
Regole per la circolazione veicolare nel mercato.
59.1 E’ vietata la
circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte
indispensabile dell’attività all’interno delle aree adibite a sede di mercato.
I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le
relative spese saranno a carico del
proprietario del mezzo.
Articolo 60 – Criteri di assegnazione dei posteggi.
60.1 Per ottenere l’assegnazione di un posteggio sull’area
del mercato è necessario essere un operatore pure se proveniente da tutto il
territorio nazionale in possesso di una autorizzazione di tipo A o d tipo B previste dal D.L.vo 114/98.
Articolo 61 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.
61.1 Le domande di partecipazione alla manifestazione
redatte in bollo, sono inoltrate unicamente tramite raccomandata con avviso di
ricevimento – al Comune di Viverone –
Ufficio Commercio – per l’esame di competenza entro e non oltre 60 giorni prima
dello svolgimento della stessa.
61.2 Nella domanda di assegnazione di un posteggio sull’area
del mercato è necessario indicare gli estremi dell’autorizzazione con cui si
intende partecipare.
61.3 Le domande
dovranno infatti contenere:
a) generalità o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo del richiedente;
c) nazionalità del richiedente;
d) estremi completi dell’autorizzazione utilizzata per
partecipare;
d) CCIAA, data e numero di iscrizione nel registro delle
imprese;
e) specializzazione merceologica principale trattata;
61.4 L ‘autorizzazione ha validità esclusivamente per la
durata del mercato a cadenza ultramensile..
Articolo 62 –
Assegnazione dei posteggi.
62.1 Per l’assegnazione dei posteggi fissati sul mercato viene
redatta apposita graduatoria definita in base ai seguenti criteri:
a)maggiore numero di
presenze cumulate e consolidate attraverso la graduatoria attuale delle due
manifestazioni;
b)a parità di presenza
si considera l’anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;
c)a parità ulteriore si
considera l’anzianità della autorizzazione esibita;
d)da ultimo si
considera la priorità cronologica di
presentazione della domanda.
Articolo 63 –
Assegnazione dei posteggi vacanti.
63.1 Per l’assegnazione dei posteggi non occupati entro
l’orario di lavoro e disponibili per l’assegnazione giornaliera, si procede in
base ai seguenti criteri:
a)secondo l’ordine
cronologico al soggetto che ha presentato domanda, ma che non ha ottenuto
l’assegnazione per esaurita disponibilità nelle fasi di assegnazione ufficiale;
b)indi a coloro che
abbiano il maggiore numero di presenze sul mercato consolidate attraverso la
graduatoria attuale della manifestazione;
c)indi
a coloro che si presentino per un’assegnazione giornaliera anche in assenza di
una domanda di partecipazione;
d)a
parità di presenza si considera l’anzianità di iscrizione al Registro imprese,
già registro ditte;
63.2 Qualora
l’operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli
entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la
presenza.
Articolo 64 –
Obblighi dei venditori.
64.1 Gli operatori
commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per
l’esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico
devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
64.2 Gli operatori
commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature,
i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le
modalità stabilite dal Comune.
64.3 Gli operatori
commerciali devono tenere esposto in modo visibile una copia
dell’autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo
dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l’originale del
titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di
posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.
64.4 I cartellini o
il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti
alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e
quantità.
Articolo 65
– Sostituzione del soggetto
autorizzato.
65.1 E’ consentita
la sostituzione del titolare dell’autorizzazione solo nel caso in cui a
sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli
stessi – nel corso dell’attività di vendita – siano muniti dell’attrezzatura di
vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.
Articolo 66
– Rimandi.
66.1 Per quanto applicabili si rimanda alle disposizioni
comuni del presente Regolamento di cui agli articoli dal 26 al 32 oltre che
alle norme relative ai “Canoni e alle tasse di posteggio” , alla “Vigilanza” e
alle “Sanzioni”.
Articolo 67 –
Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.
67.1 Sono motivo di
decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercato a
cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle norme sull’esercizio
dell’attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.
Articolo 68 –
Causa di forza maggiore.
68.1 Per causa di
forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune il mercato, può
cambiare data o anche essere soppresso o ridotto in tutto o in parte senza che
ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell’Amministrazione
Comunale.