Riordino del settore del
commercio su aree pubbliche
ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99
DGR
n° 32-2642
2 APRILE 2001
Aggiornato
al 15.03.2006
Delibera C.C n° 15 del 15.03.2006 divenuta esecutiva il
Il Sindaco L’estensore
I responsabili del servizio
Titolo dell’elaborato:
B
Norme procedurali per il rilascio delle
autorizzazioni
di vendita su area pubblica
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto e definizioni.
1. Il presente
provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 28 comma 16 del decreto
legislativo 114/98 e secondo le disposizioni della Deliberazione della Giunta
Regionale 2 aprile 2001 n° 32 – 2642 e
disciplina:
a)i criteri per
il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e B e di quelle definite temporanee;
b)le modalità di
presentazione delle relative domande;
c)le procedure
istruttorie relative;
d)le modalità di
attivazione delle attività vendita;
e)le modalità di diritto di accesso al
procedimento
2. Per autorizzazione di tipo A, si intende
l’autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante l’uso di posteggio
rilasciata per ogni singolo posteggio, dal Comune ove questo si trova.
L’autorizzazione
consente:
a)l’esercizio
dell’attività con uso di posteggio nel mercato di competenza,
b)la
partecipazione alle fiere anche fuori regione,
c)la vendita in
forma itinerante nel territorio regionale,
d)la spunta con
uso di posteggio nei mercati della regione al di fuori del tempo di
utilizzo dei posteggi assegnati,
e)l’assegnazione
di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi ovvero in zone di sosta prolungata.
3. Per
autorizzazione di tipo B, si intende
l’autorizzazione per il commercio su area pubblica senza l’uso di posteggio e
in forma itinerante rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la
residenza - se persona fisica - o la sede legale, se società.
L’autorizzazione
consente:
a)l’esercizio
dell’attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale,
b)l’esercizio
dell’attività al domicilio del consumatore su tutto il territorio nazionale
c)la
partecipazione alle fiere anche fuori regione,
d)la spunta con
uso di posteggio nei mercati anche fuori regione,
e)l’assegnazione
di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi ovvero in zone di sosta prolungata.
4 . Per autorizzazione
temporanea l’autorizzazione rilasciata di volta in volta a coloro che –
comunque nel rispetto della normativa fiscale vigente – siano in possesso dei
previsti requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività
commerciale, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di
persone nei limiti dei posteggi appositamente individuati
Articolo 2 – Criteri
generali per il rilascio dei
diversi tipi di autorizzazione.
1. Per il
rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo A, il Comune deve inderogabilmente
avere approvato con delibera di
Consiglio Comunale, il riordino del settore del commercio su area
pubblica. Le nuove autorizzazioni
potranno essere rilasciate – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio
- qualora il Comune abbia effettiva disponibilità di posteggi per effetto di:
a)eventuale
nuova istituzione,
b)cessazione
dell’uso da parte di un operatore assegnatario del posteggio.
Contestualmente
al rilascio dell’autorizzazione, l’ufficio competente rilascia la concessione
di posteggio che ha validità decennale.
2.
L’istituzione di nuovi posteggi può
avvenire solo attraverso apposita delibera del Consiglio Comunale.
3. Le
autorizzazioni di tipo B, – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio
– sono rilasciate senza limiti numerici.
4. Le
autorizzazioni temporanee, – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio
– sono rilasciate esclusivamente nelle
occasioni, previste dalla delibera di
riordino del settore e solo per i giorni in cui si realizzano le manifestazioni stesse.
TITOLO II – AUTORIZZAZIONI DI TIPO A
Articolo 3 – Domanda di autorizzazione di tipo A e relativa
concessione.
1. Il soggetto
richiedente che intenda ottenere un posteggio sui mercati di Viverone, inoltra,
all’Ufficio competente, domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di
tipo A e per il rilascio della relativa concessione decennale sulla base delle
precise indicazioni previste nell’apposito bando comunale. Ogni bando per l’assegnazione dei posteggi
di mercato – regolarmente pubblicato sul
B.U.R. – conterrà sempre:
a)l’indicazione
numerica del posteggio o dei posteggi disponibili,
b)la loro
ubicazione nel mercato,
c)la dimensione
espressa con la misura del fronte per la misura della profondità,
d)le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al
posteggio,
e)il termine
esatto entro cui l’istanza dovrà essere
spedita al Comune,
i criteri di
priorità delle assegnazioni per ogni distinto settore merceologico
f)l’obbligo di opzione nel caso di richiesta di più posteggi
La
domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica
predisposta dal Comune stesso e
allegata alla presente deliberazione.
2. La domanda va inoltrata al Comune, solo
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dalla data di
pubblicazione del bando comunale nel BUR e deve pervenire nel termine massimo
di 45 giorni dalla pubblicazione stessa. Le domande pervenute fuori termine
sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.
3. Nella
domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:
a)il settore o i
settori merceologici da attivare,
b)la superficie
di vendita del banco di vendita comprensiva della superficie di proiezione
delle tende utilizzate,
c)il possesso
dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 del D.L.vo 114/98,
d)il possesso
dei requisiti professionali – se necessario – previsti dall’articolo 5 del
D.L.vo 114/98.
4. In caso di
società, salvo quanto previsto al comma 2,
il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività
commerciale.
5. La domanda
di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.
Articolo 4 – Esame della domanda di autorizzazione di tipo A
e relativa concessione.
1. Le diverse fasi dell’istruttoria comunale sono
così articolate e seguono lo schema istruttorio allegato. Il responsabile del
servizio ricevuta l’istanza provvede ai seguenti adempimenti:
A)AVVIO DEL
PROCEDIMENTO All’atto della presentazione
della domanda il responsabile dell’Ufficio Commercio rilascia notizia di avvio
del procedimento recante le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge
241/90.
B)DOMANDA
REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE Nel caso di incompletezza o
irregolarità dell’istanza il responsabile dell’ufficio commercio entro 10
giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza.
In questi casi il termine di cui al successivo articolo 12 decorre dalla
domanda regolare e/o completa.
C)VERIFICA DEI
REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA Quando
la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza
dei requisiti di cui all’articolo 3 comma 3 e qualora il responsabile rilevi
l’insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non
procedibilità dell’istanza comunicandone l’archiviazione al richiedente..
D)COSTRUZIONE
DELLA GRADUATORIA L’ufficio commercio esamina le istanze regolarmente
pervenute, secondo distinte graduatorie per settore alimentare e non
alimentare, formulate tenendo conto
nell’ordine dei seguenti criteri:
a)della maggiore
anzianità di presenza valutata secondo la definizione del D.L.vo 114/98,
b)dell’anzianità
di iscrizione al Registro delle Imprese,
c)del minor
numero di posteggi settimanali assegnati al richiedente,
d)
dell’ordine cronologico di spedizione,
E)CONCLUSIONE
DELLA PROCEDURA Al termine della completa verifica istruttoria provvede al
rilascio dell’autorizzazione e della
concessione o alla comunicazione motivata di diniego.
Articolo 5 – Vicende delle
autorizzazioni di tipo A.
1. Per quanto
attiene alle vicende delle autorizzazioni di tipo A che configurano le
fattispecie relative a:
a)modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo,
b)subingresso
nel titolo,
c)revoca e sospensione del titolo,
d)cambio di residenza del soggetto titolare del titolo
si rimanda
espressamente alle indicazioni regionali vigenti contenute – allo stato attuale
– ai Capi IV V VI VII nelle relative Sezioni della Deliberazione della Giunta
Regionale del 2 aprile 2001 n° 32 – 2642 che si riportano integralmente per
opportuno utilizzo nell’allegato 1 a questo documento.
TITOLO III – AUTORIZZAZIONI DI TIPO B
Articolo 6 – Domanda di autorizzazione di tipo B.
1. Il soggetto
residente o con sede legale a Viverone , che intenda ottenere un’autorizzazione
per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, inoltra
all’Ufficio competente domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di
tipo B. L’istanza va compilata
utilizzando come traccia la modulistica predisposta dal Comune
stesso e allegata alla presente
deliberazione.
2. Nella
domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:
a)il settore o i
settori merceologici da attivare,
b)il possesso
dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 del D.L.vo 114/98,
c)il possesso
dei requisiti professionali – solo se necessario – previsti dall’articolo 5 del
D.L.vo 114/98.
3. In caso di
società, salvo quanto previsto al comma 2,
il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività
commerciale.
4. La domanda
di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.
Articolo 7 – Esame della domanda di autorizzazione di tipo
B.
1. Le diverse fasi dell’istruttoria comunale sono
così articolate e seguono lo schema istruttorio allegato Il responsabile del
servizio ricevuta l’istanza provvede ai seguenti adempimenti:
A)AVVIO DEL
PROCEDIMENTO All’atto della presentazione della domanda il responsabile
dell’Ufficio Commercio rilascia notizia di avvio del procedimento recante le
indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.
B)DOMANDA REGOLARE
E COMPLETA DI OGNI
DOCUMENTAZIONE Nel caso di
incompletezza o irregolarità dell’istanza il responsabile dell’ufficio
commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o
di incompletezza. In questi casi il termine di cui al successivo articolo 12
decorre dalla domanda regolare e/o completa.
C)VERIFICA DEI
REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA Quando la domanda sia regolare e completa si
procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3
comma 3 e qualora il responsabile rilevi l’insussistenza anche di uno soltanto
di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell’istanza comunicandone
l’archiviazione al richiedente..
D)CONCLUSIONE
DELLA PROCEDURA Al termine della completa verifica istruttoria provvede al
rilascio dell’autorizzazione o alla comunicazione motivata di diniego.
Articolo 8 – Vicende delle
autorizzazioni di tipo B.
1. Per quanto
attiene alle vicende delle autorizzazioni di tipo B che configurano le
fattispecie relative a:
e)modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo,
f)subingresso nel titolo,
g)revoca e sospensione del titolo,
h)cambio di residenza del soggetto titolare del titolo
si rimanda
espressamente alle indicazioni regionali vigenti contenute – allo stato attuale
– ai Capi IV V VI VII nelle relative Sezioni della Deliberazione della Giunta
Regionale del 2 aprile 2001 n° 32 – 2642 che si riportano integralmente per
opportuno utilizzo nell’allegato 1 a questo documento.
TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
Articolo 9 – Domanda di autorizzazione e concessione temporanea.
1. Il soggetto
che intenda partecipare a una delle manifestazioni su area pubblica per le
quali è previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee, inoltra, all’Ufficio
Polizia Municipale, domanda in bollo per il rilascio dell’autorizzazione e per il rilascio della relativa
concessione, solo tramite raccomandata
con avviso di ricevimento. La domanda
va compilata utilizzando come
traccia la modulistica predisposta dal Comune stesso e allegata alla presente deliberazione.
2. La domanda inoltrata al Comune deve
pervenire almeno 10 giorni prima della manifestazione cui si intende
partecipare. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo
ad alcuna priorità successiva.
3. Nella
domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:
a)il settore o i
settori merceologici da attivare necessariamente accessori rispetto alla
manifestazione principale,
b)la superficie
di vendita occupata per la vendita comprensiva della superficie di proiezione
delle tende utilizzate,
c)il possesso
dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 del D.L.vo 114/98,
d)il possesso
dei requisiti professionali – solo se necessario – previsti dall’articolo 5 del
D.L.vo 114/98.
4. In caso di
società, salvo quanto previsto al comma 2,
il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività
commerciale.
5. La domanda
di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.
Articolo 10 – Esame della domanda di autorizzazione
temporanea.
1.Le diverse fasi dell’istruttoria comunale sono
così articolate e seguono lo schema istruttorio allegato. Il responsabile del
servizio ricevuta l’istanza provvede ai seguenti adempimenti:
A)AVVIO DEL
PROCEDIMENTO All’atto della
presentazione della domanda il responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale
rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui
all'articolo 8 della Legge 241/90.
B)DOMANDA REGOLARE
E COMPLETA DI OGNI
DOCUMENTAZIONE Nel caso di
incompletezza o irregolarità dell’istanza il responsabile dell’ufficio Polizia
Municipale entro 3 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o
di incompletezza. In questi casi il
termine di cui al successivo articolo 12 decorre dalla domanda regolare e/o
completa.
C)VERIFICA DEI
REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA Quando
la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza
dei requisiti di cui all’articolo 3 comma 3 e qualora il responsabile rilevi
l’insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non
procedibilità dell’istanza comunicandone l’archiviazione al richiedente..
D)COSTRUZIONE
DELLA GRADUATORIA L’ufficio Polizia Municipale esamina le istanze regolarmente
pervenute – se necessario – secondo distinte graduatorie per settore alimentare
e non alimentare, formulate tenendo
conto nell’ordine dei seguenti criteri:
a)dell’ordine
cronologico di spedizione,
b)dell’anzianità
di iscrizione al Registro delle Imprese.
E) CONCLUSIONE
DELLA PROCEDURA Al termine della
completa verifica istruttoria provvede al rilascio dell’autorizzazione valida
per la durata della manifestazione ovvero alla comunicazione motivata di
diniego.
TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI.
Articolo 11 –
Documentazione.
1. Alle
domande di autorizzazione presentate in Comune ai sensi dei precedenti articoli
3, 6, 9 non dovrà essere allegata alcuna documentazione aggiunta rispetto a
quella richiesta dalla modulistica comunale, fatta salva la maggiore
documentazione che il richiedente riterrà di allegare .
Articolo 12 – Rilascio autorizzazione e relativa
comunicazione.
1. In caso di esito istruttorio positivo, il
responsabile del servizio provvede al rilascio dell’autorizzazione di tipo A e
B entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
2. In caso di esito istruttorio positivo, il
responsabile del servizio provvede al rilascio dell’autorizzazione
temporanea comunque sempre prima della
realizzazione dell’evento che giustifica il rilascio.
3. In caso di esito istruttorio negativo, il
responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego
rispettivamente entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza per i titoli di cui al comma
1 e entro e non oltre 3 giorni per i titoli di cui al comma 2.
4. In caso di
mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto,
l’istanza deve ritenersi accolta.
Articolo 13 – Attivazione delle autorizzazioni..
1. A sensi dell’articolo 29 comma 4 lettera a) del
Decreto Legislativo 114/98, l’attivazione dell’esercizio nel caso di
autorizzazioni di tipo A e B, deve avvenire entro sei mesi dal rilascio del
titolo autorizzatorio salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la
decadenza dell’autorizzazione rilasciata e conseguente declaratoria di revoca.
Articolo 14 – Accesso al procedimento autorizzatorio.
1. A sensi del regolamento comunale i soggetti
legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al
procedimento autorizzatorio.
2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima
della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale, il
responsabile del servizio ha facoltà di differire l’accesso alla conclusione
del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni
saranno comunicate per iscritto all’interessato.
3. Il
responsabile del servizio nega l’accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR
26 giugno 1992 n° 352.
Allegati
1 –
Disposizioni regionali in tema di vicende giuridiche delle autorizzazioni
2 – Modulistica
3 – Schema
istruttorio
4 – Modelli di
autorizzazione
SCHEMA ISTRUTTORIO
A)AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
L’avvio del
Procedimento con indicazioni di cui all’articolo 8 Legge 241/90
È stato
effettuato /__/ con Comunicazione del _______________________________________
Copia allegata
agli atti /__/
B)DOMANDA REGOLARE
E COMPLETA DI OGNI
DOCUMENTAZIONE
Entro 10
giorni dal ricevimento della domanda si è reso necessario comunicare al
soggetto richiedente cause di incompletezza o irregolarità dell’istanza.
Sì /__/
NO /__/
Se sì è stata
inviata comunicazione in data _____________________________
Copia della
comunicazione con il dettaglio delle cause di incompletezza o irregolarità
allegata agli atti /__/
Dettaglio di
spunta:
La domanda
contiene le indicazioni relative a:
·il settore o i settori merceologici da attivare Sì
/__/ No /__/
·il possesso dei requisiti morali Sì
/__/ No /__/
·il possesso dei requisiti professionali Sì /__/ No /__/
La domanda è
correttamente sottoscritta
Sì /__/ No /__/
VERIFICA DEI REQUISITI
DICHIARATI IN DOMANDA
A domanda regolare e completa si procede alla verifica
della sussistenza dei seguenti
requisiti:
· requisiti
morali Sì /__/ No /__/ *
· requisiti
professionali Sì /__/ No /__/ **
* Verificate e allegate agli atti le seguenti certificazioni:
Tribunale
Sezione fallimenti /__/
Casellario
Giudiziale /__/
Certificazione
antimafia /__/
Altro:
________________________ /__/
** Verificate le seguenti posizioni:
Corso
professionale
Sì /__/ No
/__/ Atto/i acquisito/i
: ________________________
Iscrizione Rec Sì
/__/ No /__/
Atto acquisito:
________________________
Esercizio
attività in proprio
Sì /__/ No
/__/ Atto acquisito: ________________________
Dipendente Sì /__/ No /__/ Atto acquisito: ________________________
Comunicazione
di archiviazione per carenza di requisiti
Sì /__/ No
/__/
Se sì inviata in data ___________________________
a mezzo _________________________________
C)CONCLUSIONE
DELLA PROCEDURA
Al termine
della completa verifica istruttoria il responsabile dell’Ufficio Commercio
provvede al rilascio dell’autorizzazione.
Autorizzazione amministrativa rilasciata in data
______________ con il N° ___________
(copia
allegata agli atti /__/ )
Concessione rilasciata in data ________________________
con il N° ___________
(copia/e
allegata/e agli atti /__/)
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista in generale il Decreto Legislativo 114/98,
Visto in particolare l’ art.11 comma 4 della L.R 12 novembre
1999 n° 28,
Visto in particolare il CAPO IX DGR 2 aprile 2001 n°
32-2642. 2642