Devono pagare l’ICI i
proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, i
concessionari di aree demaniali, i locatori di locazione finanziaria
(leasing), ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, ecc. A partire dall’anno d’imposta 2008 è prevista
per legge l’esenzione dall’ICI delle unità adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo, nonché le unità immobiliari assimilate ad abitazione
principale dal vigente regolamento ICI. Non godono dell’esenzione le unità
immobiliari che, pur essendo utilizzate come abitazione principale, sono
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. La base imponibile
per la determinazione dell’imposta si ottiene moltiplicando la rendita
catastale rivalutata, per i coefficienti di legge differenziati a seconda
della categoria catastale.
A detto valore deve essere
poi applicata l’aliquota deliberata come di seguito specificato:
-per l’anno 2009 l’aliquota
dell’I.C.I.
sarà per l’abitazione principale, gli altri fabbricati, le aree edificabili
ed i terreni agricoli del 5,50 per
mille;
-la detrazione per l’abitazione principale (A/1,
A/8 , A/9) e per le relative pertinenze, di cui all’art.8 del D.lgs
30.12.1992 n. 504 e s.m.i. sarà nella misura di € 103,29;
-sono equiparati all’abitazione principale gli
immobili dati in uso ai figli, fratelli o genitori.
-Sono esentati dall’assolvimento dell’imposta, i terreni ricadenti nei fogli di mappa compresi tra il Foglio 1 al Foglio 8 e quelli nel Foglio
11.
-I valori delle aree edificabili sono
di € 31,00/mq. per le aree
residenziali e di € 24,00/mq.
per le aree artigianali,industriali,terziarie e commerciali.
Quando si paga l’ICI
I contribuenti devono versare
l’imposta in due rate all’agente della riscossione: Equitalia Nomos spa –
Palazzo Canavese – TO – ICI sul c/c 88734926:
- dal 1° al 16 giugno 2009 : con la prima rata si deve versare il 50%
dell’imposta dovuta per l’anno in corso;
- dal 1° al 16 dicembre 2009: con la seconda rata si deve versare il
rimanente 50%;
Si può comunque pagare
l’intera imposta in unica soluzione
entro il 30 giugno 2009.
Modalità e termini di presentazione della
dichiarazione
L'obbligo di dichiarazione
deve assolversi in occasione dell'acquisito o della vendita, della
costituzione o estinzione di diritti reali minori su immobili,
dell'attivazione, chiusura di contratti di leasing oppure al verificarsi
delle circostanze che comportano obbligo specifico di dichiarazione. La
dichiarazione si presenta entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale il contribuente
diventa contribuente ICI o cessa di esserlo. Ad esempio il contribuente che
ha acquistato o alienato un immobile nel Comune di Palazzo Canavese nel
corso del 2008 dovrà presentare la dichiarazione di inizio del possesso o
cessione entro il 31 luglio 2009.
Per gli anni successivi, se
non intervengono variazioni, non devono presentarsi ulteriori
dichiarazioni.
L’Ufficio Tributi distribuisce gratuitamente il modello di dichiarazione (a
partire dal mese di giugno).