Devono pagare l’ICI i
proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, i
concessionari di aree demaniali, i locatori di locazione finanziaria
(leasing), ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, ecc.
A partire
dall’anno d’imposta 2008 è prevista per legge l’esenzione dall’ICI delle
unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le
unità immobiliari assimilate ad abitazione principale dal vigente
regolamento ICI.
Non godono
dell’esenzione le unità immobiliari che, pur essendo utilizzate come
abitazione principale , sono classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9
La base imponibile per la
determinazione dell’imposta si ottiene moltiplicando la rendita catastale
rivalutata, per i coefficienti di legge differenziati a seconda della
categoria catastale.
A detto valore deve essere poi
applicata l’aliquota deliberata come di seguito specificato:
-per l’anno 2010 l’aliquota
dell’I.C.I.
sarà per le abitazione, gli altri fabbricati, le aree edificabili ed i
terreni agricoli del 5,50 per mille;
-la detrazione per l’abitazione principale
(A/1 – A/8 – A/9) e per le relative pertinenze, di cui all’art.8 del D.lgs
30.12.1992 n. 504 e s.m.i. sarà nella misura di € 103,29,
-Sono esentati dall’assolvimento dell’imposta, i terreni ricadenti nei fogli di mappa compresi tra il Foglio 1 al Foglio 8 e quelli nel
foglio 11.
-I valori delle aree edificabili sono di
€ 31,00/mq. per le aree residenziali
e di € 24,00/mq. per le aree
artigianali,industriali,terziarie e commerciali.
Quando si paga l’ICI
I contribuenti devono versare
l’imposta in due rate:
- dal 1° al 16 giugno 2010 : con la prima rata si deve versare il 50%
dell’imposta dovuta per l’anno in corso;
- dal 1° al 16 dicembre 2010: con la seconda rata si deve versare il
rimanente 50%;
Si può comunque pagare
l’intera imposta in unica soluzione
entro il termine previsto per l’acconto sul c/c n. 88734926 intestato a
EQUITALIA NOMOS S.P.A. PALAZZO CANAVESE – TO – ICI.