Art. 1 – Oggetto e scopo
dell’accertamento con adesione
Ai sensi del combinato
disposto dell’art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446
e dell’art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è
introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla
base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218.
L’accertamento con
adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso pervenendo a nuove valutazioni
concordate con il contribuente, che fornisce elementi e documenti non
conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente
instaurato.
Art. 2 - Ambito di applicazione
La definizione in
contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si
estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di
controllo formale delle dichiarazioni.
L’accertamento può
essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati. La
definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il
soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei
confronti di tutti i coobbligati.
Il ricorso
all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e
quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal
campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le
fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di
elementi certi.
In sede di
contraddittorio l’ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto
costo-benefici dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi
posti a base dell’accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza
di un eventuale ricorso.
Resta in ogni caso
fermo il potere-dovere dell’ufficio di rimuovere nell’esercizio dell’autotutela
gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
Art. 3 – Attivazione del
procedimento
Il procedimento
per la definizione può essere attivato:
-a cura
dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
-su istanza del
contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di
accertamento.
Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
L’ufficio, in
presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del
contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della
notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a
comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.
La
lettera-invito dovrà contenere:
-gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della
dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
-gli elementi,
in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso
dell’ufficio;
-i periodi
d’imposta suscettibili di accertamento;
-il giorno ed il
luogo dell’incontro per definire l’accertamento con adesione.
In caso
di più contribuenti, l’ufficio deve inviare l’invito a tutti i soggetti
obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di
assumere le proprie autonome decisioni.
Le richieste di
chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di
questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune,
ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può
rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente
comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
La partecipazione
del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la
mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile cosi come l’attivazione
del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
La mancata
attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al
contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica
dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano
portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del
contribuente
Il contribuente al
quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di
cui all’art. 4, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi
alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
L’impugnazione
dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
La presentazione
dell’istanza produce l’effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni
dalla data di presentazione dell’istanza sia i termini per l’impugnazione sia
quelli di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni
dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio, anche telefonicamente o
telematicamente, formula l’invito a comparire.
Art. 6 – Invito a comparire per definire
l’accertamento
La mancata
comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta
rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
Eventuali motivate
richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di
comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se
avanzate entro tale data.
Delle operazioni
compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione
dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in
succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
Art. 7 – Atto di accertamento con adesione
A seguito del
contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente,
l’ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va
sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal
Responsabile del servizio.
Nell’atto di
definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione
si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la
liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza
della definizione.
Art. 8 – Perfezionamento della definizione
La definizione si
perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto
di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla redazione
dell’atto stesso.
Entro dieci giorni
dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all’ufficio la prova
dell’avvenuto pagamento.
L’ufficio, a
seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare
dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
Relativamente alla
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l’ufficio
provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed
interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione
si considera così perfezionata.
È ammesso, a
richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le
disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate.
Art. 9 – Effetti della definizione
Il perfezionamento
dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha
formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è,
pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte
dell’ufficio.
L’intervenuta
definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad
accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti
parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile
sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal
contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
Qualora l’adesione
sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde
efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
Art. 10 – Riduzione della
sanzione
A seguito della
definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo
all’accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto di quelle
indicate nell’avviso di accertamento.
Nell’avviso di
accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire
della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del
tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto
per la proposizione del ricorso.
In tal caso, il
contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare
istanza di accertamento con adesione.
L’infruttuoso
esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la
mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio
all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione.
Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla
base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che
conseguono a violazione formale e concernenti la mancata e/o incompleta
risposta a richieste formulate dall’ufficio, sono parimenti escluse dalla
anzidetta riduzione.
TITOLO II
AUTOTUTELA
Art. 11 – Oggetto e scopo
dell’autotutela
Nell’ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18
febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal
Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza
che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto
illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d’ufficio di provvedimenti
che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo
apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla
emanazione del provvedimento medesimo, anche in pendenza di giudizio ed anche
nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso
dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria
provinciale competente.
Art. 12 –
Richiesta del contribuente
Le
richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione presentate dai
contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate
all’ufficio del Comune che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento o
che ha attivato il procedimento di accertamento.
Le
richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte
dell’ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività
di accertamento già iniziata.
Nel
caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto
diverso da quello competente, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza provvederà a
trasmetterla all’ufficio competente.
Art. 13 –
Annullamento dell’atto amministrativo
L’atto
amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di
riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
·errore
di persone;
·evidente
errore logico o di calcolo
·errore
sul presupposto dell’imposta o della tassa
·doppia
imposizione
·mancata
considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti
·mancanza
di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
·sussistenza
dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati
·errore
materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario
responsabile del tributo.
Art. 14 – Rinuncia all’imposizione
Il
Comune può rinunciare all’imposizione qualora durante l’attività di accertamento
venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo
esemplificativo, nell’articolo precedente.
Se,
durante l’esplicazione dell’attività di accertamento, l’ufficio tributi del
Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente
o abbia inviato a quest’ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o,
comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell’inizio di
un’attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all’imposizione
deve essere formalmente comunicata al contribuente.
Art. 15 – Revoca dell’atto amministrativo.
Se
l’atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi
di cui all’art. 13 del presente regolamento, il responsabile del tributo può
comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:
·i
costi amministrativi connessi all’accertamento, alla riscossione e alla difesa
delle pretese tributarie siano similari o superiori all’importo del tributo,
delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti;
·se
vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato,
che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da
far presumere la probabile soccombenza dell’ente.
Art. 16 – Criteri
di priorità
Nell’esercizio
del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle
fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a
quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto
contenzioso.
Art. 17 –
Conclusione del procedimento di riesame
Il
procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con
l’emissione dell’atto di annullamento o di revoca, che deve essere
adeguatamente motivato.
Art. 18 – Autotutela in
pendenza di giudizio
In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo
grado, l’annullamento di un provvedimento deve essere preceduto
dall’analisi dei seguenti fattori:
a) grado di probabilità di soccombenza
dell’Amministrazione;
b) valore della lite;
c) costo della difesa;
d) costo della soccombenza;
e) possibilità di ottenere la compensazione
delle spese processuali fino ad allora sostenute;
f) costo derivante da inutili carichi di
lavoro.
Qualora da tale analisi emerga l’inutilità di coltivare la
lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad
attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte
contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al
Sindaco o suo delegato, per l’eventuale desistenza dal contenzioso.
Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata
all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini
della cessazione della materia del contendere, previa verifica
dell’accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla
compensazione delle spese di lite.
Nei
casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere
all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione, per i soli motivi sui quali
non si sa pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
Nell’ipotesi in
cui il soggetto che svolge l’attività di accertamento sia diverso da quello che
svolge l’attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di
autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria
competenza emanati.
TITOLO III
RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Art. 19 – Modalità applicative
del ravvedimento operoso
Con
il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento
operoso, in riferimento alla previsione di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97 ed
eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.
Con
il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare
le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per
legge, come indicate nei commi seguenti.
Il contribuente
può avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia
stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
La sanzione è ridotta:
-ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni
dalla data della sua commissione, ovvero, in caso di sanzione prevista per
l’omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con
ritardo non superiore a trenta giorni;
-ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene prima che la violazione venga constatata dall’Ente impositore,
ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l’autore od i soggetti obbligati in
solido abbiano avuto formale conoscenza.
Il pagamento della sanzione ridotta
deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del
tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
In
ogni caso, la regolarizzazione degli errori e delle emissioni formali compiuti
in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base
imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino
pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune,
possono essere sanate, ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997,
mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di
sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga
constatata dall’Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l’autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale
conoscenza. (160103)
TITOLO IV
INTERPELLO
DEL CONTRIBUENTE
Art. 20 – Oggetto e scopo
dell’interpello
Nel presente
titolo sono stabilite le modalità applicative dell’istituto dell’interpello del
contribuente, in riferimento alla previsione di cui all’art. 11 L. 212/2000
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed
eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.
L’istituto
dell’interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza
dell’attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli
adempimenti richiesti al contribuente da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. 21 – Modalità applicative
dell’interpello
Con
riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con
riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente
può presentare all’Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate,
dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione
applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e
personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.
L’amministrazione comunale invia al contribuente
risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta di cui al comma precedente.
La
risposta di cui al comma precedente è vincolante per l’amministrazione nei
confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al
caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell’amministrazione o di terzi
gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è
nullo.
Il
mutamento di parere causato dall’evoluzione dell’interpretazione ovvero da
diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e
consentirà l’esercizio dell’ordinaria attività di accertamento limitatamente
alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello
stesso parere da parte del contribuente.
Qualora l’amministrazione non invii alcuna risposta al
richiedente entro novanta giorni dalla
istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative
eventualmente richieste dall’ufficio all’interessato, si intende che
essa concorda con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal
richiedente.
La presentazione dell’istanza di cui al comma 2 del
presente articolo, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina
tributaria.
Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza, non
possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia
ricevuto dall’amministrazione comunale la risposta di cui al comma 3 del
presente articolo.
TITOLO V
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Art. 22 – Modalità applicative della
conciliazione giudiziale
Al solo
fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione
giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiama
la disposizione di cui all’art. 48 D.Lgs. 546/92 (disposizioni sul processo
tributario), come sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 218/97.
«Art. 48.
Conciliazione giudiziale.
Ciascuna delle
parti con l’istanza prevista dall’articolo 33 D.Lgs. 546/92, può proporre
all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
La conciliazione
può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima
udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito
d’ufficio anche dalla commissione.
Se la
conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono
indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il
processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute
mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in
un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire,
previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all’articolo
38-bis D.P.R. 633/72. La conciliazione si perfeziona con il versamento,
entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale,
dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della
predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli
interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il
periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di
versamento si applica l’articolo 5 D.P.R. 592/94. Le predette modalità possono
essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro
Qualora una delle
parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso
della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a
sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
L’ufficio può,
sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla
discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla
quale l’altra parte abbia previamente aderito. Se l’istanza è presentata prima
della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se
ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità,
dichiara con decreto l’estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed
il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è
comunicato alle parti ed il versamento dell’intero importo o della prima rata
deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione.
Nell’ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente
della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del
presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di
presentazione della proposta.
In caso di
avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di
un terzo delle somme irrogate».
TITOLO
VI
NORME FINALI
Art. 23 – Norme finali
Per quanto non previsto dal presente
regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il presente Regolamento entra in vigore e
presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, il 1°
gennaio 2003, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 19 dicembre 2002.