1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione della Tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Settimo Rottaro, nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come
modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3),
dall’art. 52 D.Lgs. 446/97 e dalla L.R. 54/98.
2. Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei
diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale,
il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
Art. 2
Istituzione della tassa
1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani
interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di
privativa nell’ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in
base a tariffa denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».
2. La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15
novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme
immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si
applicano quindi le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in
materia.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad
assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge,
con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità, nel rispetto delle
procedure previste dalle singole disposizioni normative e regolamentari.
Art. 3
Servizio di nettezza urbana
1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato con
apposito regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti ed, in
particolare, del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché in conformità all’art. 59 del D.lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento
per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona
servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di
raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40%.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque
situati fuori dall’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio
pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei
centri di raccolta viciniori.
4. La tassa è comunque applicata per intero anche in
assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di
raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia
svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato, ovvero sia effettuato
in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana,
relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza
della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito
dal comma 2 del presente articolo.
6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il
normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a
determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di
esercizio del servizio.
Art. 4
Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa
1. In conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono, con vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, fabbricati, loro pertinenze
ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso
in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal
Regolamento di smaltimento dei rifiuti. A tal fine, si considerano tassabili
tutti i vani comunque denominati,
esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o
semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con
la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente
regolamento.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od
occasionale, e comunque in tutti i casi in cui l’immobile sia concesso a terzi
con contratto di durata inferiore ai due anni, la tassa è dovuta dal
proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario in solido con il
proprietario.
3. Nelle unità immobiliari adibite
a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica professionale, la
tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è
commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Per le abitazioni coloniche,
per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso
adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella
zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di
accesso all’abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.
Art. 5
Mancato o irregolare svolgimento del servizio
1. Previa formale e motivata diffida dell’utente al
competente Ufficio Tributi comunale attestante la situazione di carenza o di
grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda da parte
del Comune entro un congruo termine a regolarizzare il servizio o ad
argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei
seguenti termini:
-del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le
distanze massime previste dal Regolamento dei servizio di smaltimento dei
rifiuti urbani;
-del 30% nel caso in cui i contenitori risultino
insufficientemente dimensionati a fronte dell’esigenza ordinaria della zona
servita;
-del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di
raccolta stabilita dal citato Regolamento;
Le suddette riduzioni, qualora dovute, sono computate in
relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.
2. I contribuenti non possono rivendicare l’applicazione
di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta
a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi.
3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per
cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o
all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei
rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa
corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l’emergenza
deve essere riconosciuta dall’autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o
alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.
Art. 6
Commisurazione e gettito complessivo della tassa
annuale
1. Ai sensi dell’art. 65, comma 1 D.Lgs. 507/1993, la
tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di
superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati
producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono
destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata per i locali al
netto dei muri, pilastri, tramezze, balconi e vano scala. Le superfici delle
aree scoperte operative sono da considerarsi nella loro misura totale, al netto
di eventuali aiuole o eventuali aree verdi inutilizzate. Le frazioni di
superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si
trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Il
gettito complessivo della tassa deve essere determinato secondo i principi e
nei limiti minimi e massimi stabiliti dall’art. 61 D.Lgs. 507/1993.
4. Ai fini della determinazione del costo d’esercizio è
dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime
di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
5. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale entro
il termine di approvazione stabilito dalla legge, ed entro i limiti di
copertura ivi previsti.
Art. 7
Esclusione dalla tassa
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non
possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili,
interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di
attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a
titolo esemplificativo:
a)centrali
termiche locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche,
vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza
lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b)soffitte,
ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte
del locale con altezza inferiore o uguale al m. 1,50 nel quale non sia
possibile la permanenza;
2. Non sono altresì
soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il
particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o
con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non
comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a
titolo esemplificativo:
a)depositi
di materiali in disuso;
b)superfici
o attrezzature destinate esclusivamente per attività competitiva o ginniche;
c)la
parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che
detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
3. Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non
possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell’anno.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a
titolo esemplificativo:
a)unità
immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas,
energia elettrica);
b)fabbricati
danneggiati, non agibili, ovvero soggetti ad interventi edilizi che di fatto
non consentano l’utilizzo dei locali, esclusivamente
con riferimento al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori sino
all’ultimazione delle opere – così come attestate da apposita denuncia resa dal
contribuente –, ovvero,
se antecedente, dalla data in cui l’immobile è comunque utilizzato.
4. Le circostanze di cui al precedente comma 3 comportano
la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella
denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
5. L’esclusione dalla tassa da diritto all’abbuono od allo
sgravio previsto dall’art. 64 D.Lgs. 507/1993, con le modalità e i termini
previsti dallo stesso.
6. Infine sono esclusi
dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo
dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi
allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di
accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Art. 8
Rifiuti speciali
1. Nella determinazione
della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola
rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento
dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base
alle norme vigenti.
2. Sulle superfici ove risulti difficile determinare la
parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione
che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di
lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del
rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti dei locali.
3. La percentuale di detassazione di cui ai precedenti
commi non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di
produzione.
4. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per
produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e
qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.
5. La detassazione viene accordata a richiesta di parte,
ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione,
l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non
assimilati, pericolosi e non pericolosi.
6. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad
individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali
destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello
stesso e nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo anche la
percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della
produzione del locale.
7. Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6,
comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:
-planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la
distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto
prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici
stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
-copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
-documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di
accompagnamento e fatture);
-copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
-se non evincibile dalla documentazione sopra citata,
documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.
Art. 9
Esenzione dalla tassa.
1. Sono esonerati dal pagamento della tassa:
a) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti
ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad
usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque
titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato, con
effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda, a
condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per
gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le
condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal
primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno
le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato od accertamento
d’ufficio che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione.
3. Le esenzioni di cui al
presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di risorse
diverse e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della
tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.
Art. 10
Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30%
per:
a)le
abitazioni con un unico occupante;
b)le
abitazioni condotte da soggetto di età superiore a 65 anni, con convivente a
carico pure in età superiore a 65 anni, che non possieda altro reddito al di
fuori di quello derivante dal trattamento minimo pensionistico previsto per
l’anno solare di riferimento e che non sia proprietario di alcuna unità
immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione condotta.
c)le
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria,
integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione
principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in
locazione o in comodato;
d) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante
da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività;
2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse a
domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal
primo bimestre solare successivo a quello della domanda.
Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio
dell’anno successivo il venir meno delle condizioni per l’attribuzione
dell’agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con
applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione di cui
all’art. 76 D.Lgs. 507/1993.
Art. 11
Unità immobiliari adibite a deposito
Per quanto riguarda le unità immobiliari destinate ad
abitazione che risultino disabitate ed adibite a deposito, comunque tassabili
ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. 507/93, si stabilisce, a partire dalla data di
entrata in vigore della presente modifica regolamentare, l’applicazione di una
apposita tariffa ridotta, da determinarsi da parte della Giunta Comunale, in
conformità a quanto previsto dall’art. 65 D.Lgs. 507/93.
Le circostanze di cui al precedente comma comportano
l’applicabilità di tale tariffa ridotta soltanto qualora siano indicate nella
denuncia originaria o di variazione presentata successivamente alla data di
entrata in vigore della presente modifica regolamentare, ovvero mediante
apposita autocertificazione resa dal soggetto passivo della tassa.
In difetto di tale documentazione, alle suddette unità
immobiliari verrà applicata la tariffa ordinaria prevista per le abitazioni.
L’ufficio tributi potrà in qualunque momento provvedere
alla verifica, anche a campione, della
effettiva sussistenza delle circostanze che determinano l’applicazione di tale
tariffa ridotta, richiedendo, ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 507/93, la
produzione di tutta la documentazione attestante l’effettivo utilizzo
dell’immobile.
Art. 12
Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti
1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo
precedente, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20% per
le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano
documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della
tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per
interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di
rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli
lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico,
2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa su
domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso
dell’anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della
domanda.
Art. 13
Riduzioni per avvio a recupero rifiuti assimilati
1. Ai
sensi dell’art. 21 D.Lgs. 22/97, al fine di incentivare le operazioni di
recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi
hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa
applicata.
2. Sino all’intervenuta determinazione della effettiva
percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della
produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e
deposito dei rifiuti avviati a recupero continuerà ad essere applicata in
misura percentuale, come di seguito indicata:
a) in caso di attività che
diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica
possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto
gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche
senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli
impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell’attività dimostri di
aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare
integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l’incidenza di
quest’ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è
accordata una riduzione pari al 25% della tariffa prevista per il locale di
produzione del rifiuto avviato a recupero;
b) in caso di attività che diano luogo ad una produzione
di rifiuti per cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere
autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al
conferimento a soggetti abilitati dei rifiuti assimilati effettivamente e
oggettivamente avviati al recupero, la percentuale di riduzione non può essere
superiore al 40% della tariffa prevista per il locale di produzione del
rifiuto;
c) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di
provvedere autonomamente, all’interno del ciclo produttivo proprio ovvero di
terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione è pari al 60%
della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a
recupero, indipendentemente dalla quantità del rifiuto avviato a recupero.
3. Qualora nel
locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero,
si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della
cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono
giungere al massimo sino all’esenzione totale dei locali in cui si producono
tali tipologie di rifiuti.
4. Il titolare dell’attività che provvede al recupero deve
presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti
elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che
viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.
5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida
anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che
comportino il venir meno del diritto di riduzione.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione,
l’ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo
poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in
cui il produttore ha presentato domanda.
7. La riduzione è concessa a consuntivo quando il
produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a recupero
i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma 9 del presente
articolo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero
della tassa per l’anno d’imposta in cui non si è dimostrato il recupero e il
venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi.
8. Nel caso in cui a consuntivo si verifichino differenze
nella percentuale di riduzione verranno predisposti, se dovuti, i relativi
sgravi o rimborsi ovvero i recuperi della tassa.
9. Nel
rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 della Legge
212/2000, a consuntivo, entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello a
cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata nei casi di riduzione in
cui ai punti b) e c) del comma 2 del
presente regolamento la seguente documentazione:
-copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto
assimilato avviato a recupero;
-documentazione di consegna dei rifiuti di cui sopra (copia di
bolle di accompagnamento e fatture);
-copia del contratto con la ditta o società di smaltimento,
salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
Art. 14
Tassa giornaliera di smaltimento
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso
pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tassa
di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. Per
temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se
ricorrente.
3. La misura tariffaria e determinata in base alla
tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti
solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso,
maggiorata dell’importo percentuale del 50%.
4. L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende
assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa
di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di
versamento di cui all’art. 50 D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o
che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di
smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale,
senza compilazione del suddetto modulo.
Art. 15
Denunce
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree
scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto
dal Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o
detenzione.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione
di qualsiasi tipo di locale o area, ad eccezione dei soli casi di esenzione
previsti dal presente regolamento.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree
soggette alla tassa devono essere denunciate entro lo stesso termine del 20
gennaio dell’anno successivo all’intervenuta modifica.
4. Nel
caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto
obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del
condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso
di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente
ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o
detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione.
Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi
purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti
in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata
dall’amministratore con le modalità di cui all’art. 63, comma 3, D.Lgs.
507/1993.
5. L’ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia
che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal
timbro postale.
6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e
sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella
indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno
effetto dall’anno successivo alla presentazione della istanza di rettifica, a
meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
Art. 16
Decorrenza della tassa
1. Ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 507/1993, la tassa è
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione
di locali e/o di aree soggette alla tassa.
3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o
occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di
regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, da diritto
all’abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a
quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel
corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità
successive, ove l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non
aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree
tassabili, ovvero ove la tassa sia stata assoluta dell’utente subentrante.
Art. 17
Riscossione
della tassa
1.La riscossione
della tassa è effettuata tramite il concessionario del servizio della
riscossione dei tributi competente per territorio, mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 46/99 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.Gli importi dovuti
sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito
della notifica dell’avviso ovvero della cartella di pagamento.
3. Il Sindaco, su istanza del contribuente
iscritto a ruolo, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto
rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. La
ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile,
con atto del Sindaco.
I gravi motivi per i quali si può richiedere la
ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati
ove sussista il pericolo di perdita del credito. In caso di omesso pagamento di
due rate consecutive, l’intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in
unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima
rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 2,5% per ogni semestre
o frazione di semestre.
Art. 18
Sgravio o rimborso della tassa
1. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e
riconosciuto non dovuto è disposto dall’ufficio comunale entro trenta giorni
dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al
comma precedente. Quest’ultima denuncia deve essere presentata a pena di
decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento relativa al
ruolo in cui è iscritto il tributo.
2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza
del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di
riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con
l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione
tributaria provinciale, l’ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso
entro novanta giorni.
3. In ogni altro caso, lo sgravio od il rimborso del
tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni
dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre
due anni dall’avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto, anche
retroattivamente, l’interesse del 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre
successivo a quello dell’eseguito pagamento.
Art. 19
Mezzi di controllo
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce
o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura
e della destinazione d’uso delle superfici tassabili, l’ufficio comunale può
svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall’art.
73 D.Lgs. 507/1993.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od
altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà fatto sulla
base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice
Civile.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso
agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o
riduzione delle tariffe o delle superfici.
Art. 20
Sanzioni
1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti
l’applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette
all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 D.Lgs. 507/1993, così
come modificate dall’art. 12 D.Lgs. 473/97 e come disciplinate dal vigente
regolamento comunale in materia.
Art. 21
Contenzioso
1. Avverso l’avviso di accertamento, il
provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il
rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi
o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda
di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre
ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs.
546/1992.
Art. 22
Funzionario responsabile
1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la
funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Ai sensi dell’art. 74 D.Lgs 507/1993, il predetto funzionariosottoscrive le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.
Art.
23
Normativa di rinvio
Per quanto non previsto dal presente
Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93, del D.Lgs. 22/97 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti
comunali in materia tributaria.
Le norme del presente Regolamento si
intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e
regionali.
In tali casi, in attesa
della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.
Art. 24
Norme abrogate
Con l’entrata in vigore del presente
Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 25
Efficacia della norma
Il presente Regolamento entra in vigore e
presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, il 1°
gennaio 2003, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 19 dicembre 2002.