Il presente regolamento
disciplina le materie indicate dall’art. 110 del Regolamento per l’esecuzione
del testo unico della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12/2/1911
n°297
ART. 110 R.D. 12/2/1911 N. 297
I Comuni provvedono con
regolamento di Polizia Rurale a stabilire le norme:
1)per
le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
2)per
condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
3)per
evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà:
4)per
la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alle
irrigazioni e allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati,, e per
il buon regime delle acque di uso pubblico Comunale e di quelle formanti
oggetto di un Consorzio che interessi la maggior parte degli abitanti di un
Comune o di una frazione, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti
generali;
5)per
regolare la spigolatura e l’esercizio di altri atti consimili sui beni dei
privati, quando la popolazione vi abbia diritto:
6)per
la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano
le leggi o i regolamenti generali;
7)per
il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buono
stato delle strade;
8)circa
i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti,
delle crittogame, delle piante nocive all’agricoltura, in quanto non vi
provvedano leggi o regolamenti generali;
9)per
regolare l’esercizio della pastorizia e dell’industria del latte.
È altresì facoltà dei Comuni
provvedere ad altri oggetti consimili a quelli contemplati nel presente
articolo, che non siano già regolati da leggi e da regolamenti generali.
ART. 2
SCOPI DEL
REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme
idonee a garantire nel territorio comunale la coltura agraria nonchè la
vigilanza sull’adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla
tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo
sviluppo dell’agricoltura.
ART. 3
AMBITO DI
APPLICAZIONE
Il presente regolamento opera su tutto il territorio
Comunale. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in
correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali,
nonchè degli altri regolamenti comunali in vigore.
Oltre alla disposizioni del
presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che
circa le materie oggetto del regolamento stesso saranno dati in circostanze
straordinarie dall’Autorità Comunale o dai soggetti di cui al successivo
articolo 4.
ART. 4
INCARICATI DELLA
VIGILANZA
Al servizio di Polizia Rurale
presiede il Sindaco o un Assessore delegato. Il servizio è svolto dai Vigili Urbani
sotto la direzione del Comandante del corpo, con eventuale concorso degli altri
Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 221 del Codice di
Procedura Penale, che si riporta di seguito.
ART. 221 DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE:
Salve le
disposizioni delle leggi speciali, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria:
1)i funzionari
di P.S. ai quali gli ordinanti di polizia riconoscono tale qualità;
2)gli Ufficiali
superiori e inferiori ed i sottufficiali dei Carabineri, della Guardia di
Finanza e degli Agenti di P.S., i graduati del corpo degli Agenti di Custodia;
3)Il Sindaco
nei Comuni ove non è alcuno dei predetti Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Sono
Agenti di Polizia Giudiziaria i Carabinieri, le Guardie di Finanza, gli Agenti
di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Custodia, le guardie di Province e dei
Comuni. Sono Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio
cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e
dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare
determinate specie di reati (gli agenti giurati delle Società Agrarie Private
legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il
regolare funzionamento dei servizi che attengono alla Polizia Rurale).
ART. 5
OPERAZIONI DI
POLIZIA GIUDIZIARIA
Nel procedere alle operazioni di
Polizia Giudiziaria gli agenti e i funzionari devono sempre osservare le
vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
Gli agenti hanno l’obbligo di
sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e
tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono
essere consegnati al funzionario responsabile della custodia. Gli oggetti a
deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella
cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.
Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a
favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta
per i sequestri operati dall’Autorità Giudiziaria.
ART. 6
ORDINANZE SINDACALI
Al Sindaco viene attribuito, oltre ai poteri previsti
dall’art. 153 T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 per la tutela della sicurezza, il
potere di emettere ordinanze ai sensi degli artt. 76 e 378 della legge 20/3/1865 n. 2248.
ART.
153 DEL T.U. L.C.P. 4/2/1915
Appartiene pure al Sindaco di fare i
provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza Pubblica sulle materie di
cui al n. 9 dell’art. 217, nonchè di igiene pubblica e di fare eseguire gli
ordini relativi, a spese degli interessati senza pregiudizio dell’azione penale
in cui fossero incorsi. La nota di queste spese è resa esecutiva dal Prefetto,
udito l’interessato, ed è rimessa all’esattore che ne fa la riscossione nelle
forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle
imposte dirette.
Contro questi provvedimenti del Sindaco e
del Prefetto è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede
giurisdizionale, ai termini dell’art. 1 n. 4 della legge 17/8/1907 n. 639.
(Art. 1 n. 3 T.U. Leggi relative alle
attribuzioni della Giunta Provinciale Amministrativa 26/6/1924 n. 1058).
ART. 76 LEGGE 20/3/1865 N. 2048
I fabbricati e muri di qualunque generi
esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non
compromettere la sicurezza pubblica. Se il proprietario a ciò non provveda ed i
fabbricati minaccino rovina, l’autorità della Provincia o del Comune può
provocare dal Giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso
proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni
del Sindaco per la Pubblica Sicurezza. In occasione di lavori lungo le strade
saranno apposti i convenienti ripari e mantenuti durante la notte i necessari
lumi con quelle avvertenze che saranno dall’Amministrazione prescritti.
ART. 378 LEGGE 20/3/1865 N. 2048
Per le contravvenzioni alla presente
legge,che alterano lo stato delle cose, è riservato al Prefetto l’ordinare la
riduzione al primitivo stato dopo di aver riconosciuta la regolarità delle
denunce e sentito il parere degli organi tecnici competenti. Nei casi d’urgenza
il medesimo fa eseguire immediatamente d’ufficio i lavori di ripristino.
Sentito poi il trasgressore per mezzo dell’autorità locale, il Prefetto provvede
al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e dell’esecuzione d’ufficio,
rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l’importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. Il
prefetto promuove inoltre l’azione penale contro il trasgressore, allorché lo
giudichi necessario od opportuno. Queste attribuzioni sono esercitati dal
Sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei
Comuni.
TITOLO
II
NORME PARTICOLARI
CAPO I
DELLA COMUNIONE DI PASCOLI
DELLA COMUNIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL
PASCOLO
DEI FURTI CAMPESTRI
ART. 7
CONDIZIONI
GENERALI DEI PASCOLI
Si dà atto che nel territorio
comunale non esistono «comunioni generali dei pascoli su beni privati».
ART. 8
DIVIETO DI PASCOLO
Il pascolo sui terreni di
proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è
vietato in qualsiasi epoca dell’anno.
A meno che il proprietario del
fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario deve
essere munito di permesso scritto, da presentarsi, ad ogni richiesta, agli
agenti.
È vietato condurre bestiame di
qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade
pubbliche.
ART. 9
CASI DI OBBLIGO DI
CHIUSURA DEI PASCOLI
Nelle private proprietà è
proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che
abbiano l’istinto di cozzare, calciare e mordere, se la proprietà non sia
chiusa da ogni parte mediante muro o forte siepe e se gli ingressi non siano
sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.
ART. 10
PASCOLO ABUSIVO
Il bestiame, sorpreso senza
custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o
lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia
fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo
sciame delle api, le disposizioni dell’art. 924 Codice Civile e fatta salva
l’adozione delle misure di spettanza dell’Autorità Giudiziaria, per assicurare
il risarcimento del danno subito dall’Ente o dai privati.
ART. 11
CUSTODIA DEGLI
ANIMALI PASCOLANTI
Il bestiame del pascolo deve
essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in
modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e
molestie ai passanti.
Sono proibite le grida e gli atti
che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle
persone.
ART. 12
PASCOLO NOTTURNO
Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei
fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo
sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.
ART. 13
TRANSITO DEL
BESTIAME
Coloro che, estranei al Comune,
debbano attraversare il territorio con bestiame, non potranno, per nessun
motivo, deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all’aperto, né lasciare
gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.
ART. 14
DIFESA DELLA
PUBBLICA SICUREZZA, DELL’ORDINE
E DELLA MORALE PUBBLICA
È vietato, secondo il disposto
dell’art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali maltrattandoli o
costringendoli a fatiche eccessive.
Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno
esser tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la
testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
È vietato custodire animali in
luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
I proprietari ed i conducenti di
mandrie e greggi che con la loro condotta si rendono pericolosi per l’ordine,
la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all’autorità di
P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.
ART. 15
OSSERVANZA DELLE
LEGGI
Per l’esercizio del pascolo sui
beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi
regolamenti.
Per l’esercizio degli usi civici
sui terreni demaniali boschivi e pascolivi da parte della popolazione del
Comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai
sensi degli artt. 43 e seguenti del
R.D. 26 febbraio 1928 n. 332
In pendenza della emanazione di
tale regolamento, si osserveranno le norme per l’utilizzazione di boschi e
pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.
ART. 16
FURTI CAMPESTRI
Gli agenti di polizia, qualora
sorprendano in campagna persone che trasportino o detengano strumenti agricoli,
pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non
siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti
ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone immediata
partecipazione alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 17
SANZIONI
Le violazioni delle disposizioni
di cui agli articoli del presente capo I sono sanzionate con l’ammenda da € 51,65 ad € 206,58.
CAPO II
DEI PASSAGGI ABUSIVI SULLE PROPRIETÀ PRIVATE
ART. 18
DIVIETO DI
PASSAGGIO E PARCHEGGIO ABUSIVO SUI
FONDI
È vietato il passaggio abusivo
attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei
recinti e dei ripari previsti dall’art. 637 del Codice Penale.
È altresì vietato il parcheggio
su fondi altrui. È ammesso il parcheggio esclusivamente per il proprietario o
il conduttore del fondo .
Sui territori agricoli può essere
autorizzata, in via eccezionale dall’Amministrazione Comunale, l’istituzione di
parcheggio temporaneo.
ART. 19
ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI PASSAGGIO
Il diritto di passaggio nei fondi
altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l’adozione
di tutte le misure atte a limitare quanto più possibile i danni che alle
proprietà possono derivare dall’esercizio stesso.
ART. 20
SANZIONI
Le violazioni delle disposizioni
di cui agli articoli del presente capo II sono sanzionate con l’ammenda da € 51,65 a 206,58.
CAPO III
DELLA MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE
ART. 21
RINVIO
La materia trova disciplina nelle
leggi e nei regolamenti generali statali e regionali.
In caso di manutenzione
straordinaria dei canali e fossi di interesse pubblico, il responsabile del
servizio può richiedere la rimozione dei piantamenti esistenti lungo i
medesimi, adeguandoli alle distanze previste dal successivo art. 40 comma 7.
CAPO IV
DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI
ART. 22
DIVIETO DI
SPIGOLATURA
Senza il consenso del
proprietario è vietato spigolare, nonchè compiere altri atti consimili sui
fondi, anche spogliati interamente del raccolto.
Salvo che il proprietario o un
suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente
comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli
agenti.
ART. 23
FRUTTI DI PIANTE
SUL CONFINE
I frutti delle piante, ancorché
situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno
può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle
pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del
terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.
ART. 24
CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE
È fatto obbligo a chi sparge
esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze
venefiche impiegate possano recar danno all’uomo o agli animali domestici, di
darne preventivo avviso all’Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo
i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse,
tabelle recanti ben visibile la scritta “Campo ( o prato ) avvelenato”.
ART. 25
SANZIONI
Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del
presente capo III sono sanzionate con l’ammenda da € 51,65
a 206,58.
Le violazioni di cui all’art. 22 sono sanzionate con
l’ammenda di € 206,58.
CAPO V
DELLE STRADE VICINALI
ART. 26
RINVIO
La materia trova disciplina:
nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n.
2248 artt. 51, 52, 53 e 54;
nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446
convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473;
nella
legge 12 febbraio 1958 n. 126 e s.m.i.;
ART. 27
DIVIETO DI
ALTERAZIONE
È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione ed
escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l’alterazione o
modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi,
l’imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque
motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti,
salvo il permesso dell’autorità competente.
L’area dei fossi, comunque
occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della
strada cui i fossi laterali appartengono.
ART. 28
ESPURGO DEI FOSSI
I fossi divisori tra i fondi e i terreni, presunti comuni,
a termini dell’art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli
utenti, dei consortisti e dei privati, essere spurgati una volta all’anno e,
occorrendo, più volte.
I fossi di scolo che fossero
incapaci di contenere l’acqua che in essi confluisce dovranno essere
convenientemente allargati ed approfonditi.
ART. 29
POTATURA DELLE
SIEPI
I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le
siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela
del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le
ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un
metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall’inizio della
curva.
ART. 30
ARATURA TERRENI ADIACENTI ALLE STRADE
I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono
arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono rispettare una
distanza minima di un metro lineare oppure formare lungo di esse la
regolare capezzagna per manovrare l’aratro senza danno delle strade, delle ripe
e dei fossi.
ART. 31
OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE
È proibito deporre, gettare o dar cause che provochino la
caduta sulle strade Comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito
di pietre o altri materiali (paglia, letame, terra, ecc.) I proprietari
confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da esse strade,
per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro
affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui
sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle
scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latistanti alle strade
stesse.
I proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi sono
tenuti a rimuovere verso le predette strade, per tutto il tratto scorrente
lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a
qualsiasi titolo, piante e arbusti per una larghezza variabile a secondo delle strade classificate nel P.R.G. come:
-Strade di tipo F1 -
ml 6,00 dal centro della
carreggiata
-Strade di tipo F2 -
ml 4,50 dal centro della
carreggiata
-Strade di tipo F3 -
ml 3,00 dal centro della carreggiata
Sono fatte comunque salve le norme di cui al vigente
codice della strada.
In caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio,
previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli
interessati, dispone un intervento sostitutivo di pulizia, anche se l’area di
rispetto sia interessata da coltivazioni agricole, a carico dei soggetti
obbligati. Oltre all’addebito del costo dell’intervento sostitutivo, in caso di
mancato e corretto ripristino, si applicherà una sanzione non inferiore a €
51,65 e non superiore a € 154,94, in relazione all’entità del danno arrecato
alla sede stradale.
ART. 32
ABBATTIMENTO DI
PIANTE LUNGO LE STRADE
Qualora sia necessario abbattere piante o alberi situati
in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a
meno che l’albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della
strada.
ART. 33
SANZIONI
Le violazioni delle disposizioni
contenute negli artt. dal 24 al 29 sono sanzionate con l’ammenda da € 51,65 a 206,58.
CAPO VI
DELLA CONSERVAZIONE DELLE STRADE
ART. 34
RINVIO
La materia è compiutamente disciplinata dal codice della
strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e
s.m.i.
CAPO VII
DELLA DISTRUZIONE DEGLI INSETTI ED ALTRI
ANIMALI
NOCIVI ALL’AGRICOLTURA
ART. 35
RINVIO
La materia trova computa disciplina:
nel T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934
n. 1265
nel regolamento di polizia veterinaria 10 giugno
1955 n. 854;
nella legge 23 dicembre 1978 n. 833 e s.m.i.;
CAPO VIII
DELLA PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE
ART. 36
RINVIO
La materia trova compiuta disciplina nella vigente
legislazione.
CAPO IX
DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI
INCENDI
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO
FORESTALE
ART. 37
DIVIETO DI
APPICCARE IL FUOCO
Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi delle stoppie
a distanza minore di 100 metri dalle case, degli edifici, dai boschi, dalle
piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio
e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
Oltre l’osservanza delle predette
disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l’adozione delle misure
necessarie per prevenire danni all’altrui proprietà e con l’assistenza di un
numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
In ogni caso, fatto salvo il
rispetto di norme generali più rigide, è vietato far fuoco, nei campi e nei
boschi, alle stoppie prima del 30 agosto.
Per le trasgressioni trova
applicazione l’art. 59 del T.U. di P.S. approvato con R.D. 48 giugno 1931.
ART. 38
SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI
In caso di incendio gli agenti di polizia rurale e della
forza pubblica possono richiedere l’opera degli abitanti validi presenti.
Nel caso trovano applicazione
l’art. 652 del Codice Penale, la legge 1 marzo 1975 n. 47 per la difesa dei
boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984 n. 424.
ART. 38 bis
FUORISTRADA
È vietato compiere con mezzi
motorizzati percorsi fuori strada ad eccezione di quelli segnalati
dall’amministrazione. I sentieri di collina e le piste di esbosco sono
considerati a tal fine fuori strada. È vietato calpestare i prati destinati a
sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e
segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 60/79.
Sono esclusi dal divieto di cui
al comma precedente i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle
operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica
sicurezza, nelle opere idraulico-forestali, nonché i veicoli utilizzati per
servizio pubblico.
ART. 38 ter
RECUPERO AREE
DEGRADATE
Il Comune promuove il recupero e
la valorizzazione di aree degradate in conformità con gli indirizzi regionali.
CAPO X
DELLE COLTURE AGRARIE E DELL’ALLEVAMENTI DI
BESTIAME
DEI
DEPOSITI DI MATERIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI
ART. 39
DISCIPLINA E
LIMITAZIONI
Ciascun proprietario di terreni e
fabbricati rurali, può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli
allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non
costituisca pericolo o incomodo per i
vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per
speciali colture o allevamenti.
Qualora si renda necessario, per tutelare la quiete e la
sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre con ordinanza le
opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di
ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.
ART. 40
CONFINI PER I NUOVI PIANTAMENTI
Per i nuovi piantamenti degli alberi, delle viti, e delle
siepi sui confini di proprietà e per il taglio delle radici che si
protendono dal fondo del vicino devono
osservarsi le disposizioni degli artt. 892 - 896 Cod. Civ.
Per i pioppi, le querce, le noci, ecc. e tutte le piante
ad alto fusto (così definite ai fini botanici) a filare o a bosco, si devono
osservare e rispettare le seguenti distanze, a seconda della zona delimitata
nella cartografia di P.R.G.:
ZONA ATS
Distanza dai confini ml 20
ZONA ATP Distanza dai confini ml 8
ZONA ATB Distanza dai confini ml 3, salvo deroghe scritte con il
confinante
ZONA ATM ATLS Distanza dagli appezzamenti a legnose
agrarie specializzate e ortive ml 20,
dagli appezzamenti a prati e seminativi ml 12.
In tutte le zone, la predetta distanza è ridotta a metri 5
(cinque) ove si tratti di vivai da conservarsi fino ai tre anni di qualunque
tipo di albero.
Vanno sempre rispettate, comunque, le distanze dai confini
privati sul lato opposto del confine dell’area. In caso di deroghe tra
confinanti, deve essere comunque sempre rispettata la distanza minima verso
terzi.
Dalle strade comunali, vicinali o di pubblico passaggio,
comprese quelle del centro abitato:
(secondo la
classificazione del P.R.G.)
-Strade di tipo F1-
ml 6,00 dal centro della
carreggiata
-Strade di tipo F2-
ml 4,50 dal centro della
carreggiata
-Strade di tipo F3-
ml 3,00 dal centro della
carreggiata
-Da rii e fossi comunali o di interesse comunale:
ml 2,5 dalla
sommità della ripa dell’alveo con un interasse di ml 8 tra piante e piante.
In caso di piantamento di alberi, altre colture agricole e
siepi lungo i tratti stradali fuori dei centri abitati devono essere rispettate
le norme indicate dal codice stradale in vigore.
Si deroga a quanto sopra citato a riguardo di alberate di
proprietà comunale, parchi pubblici e privati. Per questi ultimi la deroga sarà
concessa dal Comune a seguito di
richiesta scritta.
Gli organi di Polizia Municipale sono incaricati di
vigilare sull’osservanza delle norme citate.
L’inosservanza sarà punita con un’ammenda non inferiore a € 51,65 e non superiore a €
206,58. L’applicazione dell’ammenda è motivo di iniziativa, da parte dei
privati confinanti interessati, per promuovere azione legale per il ripristino
dei luoghi.
In caso di inosservanza delle distanze rispetto ai confini
comunali, oltre alla sanzione, il Responsabile del servizio, con propria
ordinanza, dispone il termine per la rimozione dei piantamenti ed il rispetto
delle distanze minime previste a carico dei soggetti obbligati. In caso di
inadempienza alle disposizioni dell’ordinanza, si procederà a termini di Legge.
ART.
40 bis
DISPOSIZIONI
SUL VERDE PRIVATO
I terreni adiacenti ad
appezzamenti coltivati, individuati nelle zone
ATS ATM ATLS della cartografia di P.R.G. devono essere mantenuti puliti
da infestanti, sterpaglie ed arbusti almeno una volta l’anno, dal 1° giugno al 31 luglio.
L’inosservanza degli obblighi previsti sarà punita con un
ammenda non inferiore ad € 51,65 e non superiore ad € 154,94. L’applicazione
dell’ammenda è motivo di iniziativa, da parte dei privati confinanti
interessati, per promuovere azione legale per la manutenzione dei luoghi.
ART. 41
SALVAGUARDIA DELLE PIANTAGIONI
È proibita l’apposizione di
cartelli, contrassegni, tabelle e consimili sul tronco di alberi o arbusti di
qualsiasi genere.
L’apposizione suddetta deve essere effettuata con apposite
paline infisse sul terreno, previo consenso del proprietario del fondo.
ART. 42
DEPOSITI DI
MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI
Dove occorre costruire o gestire depositi per la
conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori
agricoli, l’interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del testo unico
delle leggi di P.S. 19 giugno 1931 n. 773, del Regolamento approvato con R.D. 6
maggio 1940 n. 635 e s.m.i., nonchè quello di cui ai decreti del Ministero
dell’Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934 n. 228) e 12 maggio 1937
(G.U. 24 giugno 1937 n. 145) contenenti norme di sicurezza per gli
stabilimenti, i depositi, l’impiego ed il trasporto di oli minerali.
ART. 43
LOTTA CONTRO GLI
ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME
PARASSITI DELLE
PIANTE
PROVVEDIMENTI – OBBLIGO DI DENUNCIA
Nel caso di comparsa di animali
nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l’Autorità Comunale impartirà di
volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità
della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle
piante coltivate, e s.m.i.
Salvo le disposizioni dettate
dalle legge 18 giugno 1931, n.987 e s.m.i., e quelle contenute nel Regolamento
per l’applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n.
1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai
proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque
interessati all’azienda, di denunciare all’Autorità Comunale la comparsa di
insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che
appaiono pericolosi e diffusibili, nonchè di applicare contro di essi i rimedi
ed i mezzi di lotta che venissero all’uopo indicati dagli organi tecnici
competenti.
ART. 44
PIANTE ESPOSTE
ALL’INFESTAZIONE – DIVIETO DI TRASPORTO
Verificandosi i casi di malattie
diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i
coloni ed altri comunque interessati all’azienda, non potranno trasportare
altrove le pianti o parti di piante esposte all’infestazione senza un
certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio fitopatologico competente
per territorio.
ART. 45
LOTTA ALLA NOTTUA
E ALLA PIRALIDE
Al fine di evitare la propagazione
della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui
del granoturco ove non siano stati raccolti od utilizzati, dovranno essere
interrati entro il 15 aprile.
ART. 46
DIVIETO DI VENDITA
AMBULANTE DI PIANTE E SEMI
È vietato il commercio ambulante
di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione.
ART. 47
DIVIETO DI
DEPOSITO DI MATERIALI SU TERRENI
DI PROPRIETA’ COMUNALE
È fatto divieto di depositare, anche in via temporanea,
materiali vari (legna, rami od altro) su terreni di proprietà Comunale.
ART. 47 bis
SPARGIMENTO DI LIQUAMI
È consentito lo spargimento di
liquami ad uso agricolo con l’obbligo di interramento entro le successive 48
ore e entro le 24 ore in prossimità degli abitati.
Il trasporto dei liquami e della
pollina, deve avvenire entro le ore 08.00 e non è consentito dopo tale ora per
tutta la durata del giorno, fino alle ore 18.00
ART. 48
SANZIONI
Le violazioni delle disposizioni
contenute nel presenta capo X sono sanzionate con l’ammenda da € 51,65 a 206,58
CAPO XI
DELLA TUTELA DELLA FLORA
ART. 49
RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Sono considerati prodotti del sottobosco:
1. i funghi epigei, anche non
commestibili;
2. i tartufi;
3. i muschi
4. le fragole;
5. i lamponi;
6. i mirtilli
7. le bacche di ginepro
La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita, ma
in quantità limitate, così come previsto dall’art.20 L.R. 2 novembre 1982,
n.32.
ART. 50
RACCOLTA DEI FUNGHI
La raccolta dei funghi spontanei
è soggetta a specifica disciplina comunale, in conformità con i principi
fondamentali stabiliti dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352 e dalla circolare
della Giunta Regionale 18 ottobre 1994 n. 24\ECO.
Istituzione del
tesserino per la raccolta dei funghi
In base all’art. 22 L.R. n.
32/82, e alla L. 352/93, per la raccolta dei funghi è necessario richiedere il
rilascio dell’apposito tesserino presso il competente Ufficio comunale.
Il tesserino per la raccolta dei
funghi è personale; il tesserino ha validità per l’anno solare in corso, ovvero
settimanale o giornaliera.
Sul tesserino sarà indicata la
qualifica di proprietario residente, proprietario non residente, o di residente
non del Comune.
Eccezioni
La raccolta dei funghi è sempre
vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso
abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo ai proprietari .
I proprietari, i possessori, e
qualunque altro soggetto avente titolo sui terreni possono praticare su di essi
la raccolta dei funghi anche in deroga ai limiti quantitativi legali, senza
dover chiedere il rilascio della predetta autorizzazione.
Limiti quantitativi
La quantità massima individuale e
giornaliera di raccolta è quella prevista dalla Legge Regionale in materia.
Modalità di raccolta
È severamente vietato utilizzare
rastrelli, uncini od altri mezzi di ricerca che possono recare danno allo
strato humifero del terreno.
Al fine di non alterare
l’equilibrio biologico del sottobosco è, in ogni caso, vietato il
danneggiamento, la dispersione e la distruzione, comunque attuata, di funghi
anche se non mangerecci o ritenuti tali.
I funghi raccolti devono essere
riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È
sottoposto a sanzione amministrativa l’uso di contenitori di plastica.
Vigilanza
I compiti di controllo e
vigilanza affinché l’attività si svolga in conformità alle norme vigenti sono
affidati, oltre che al vigile (personale comunale), anche agli agenti del corpo
forestale nonché ad altre categorie di soggetti legittimati all’esercizio.
In particolare le guardie ecologiche sono abilitate
all’accertamento e alla contestazione immediata o notificazione delle
violazioni.
Sanzioni amministrative
Ogni violazione delle norme
adottate comporta la confisca dei funghi raccolti e l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 25,82 a € 51,65; in caso di conciliazione amministrativa,
verrà applicata una sanzioni pari ad € 17,20.
Per il procedimento
amministrativo legato all’applicazione di tali sanzioni si applicano le
disposizioni contenute nella Legge 689/81 in materia di ordinanza-ingiunzione e
di competenza del Comune.
TITOLO
III
NORME FINALI
ART. 51
NORME ABROGATE
Con l’entrata in vigore del presento regolamento sono
abrogate tutte le norme con esso contrastanti.
ART. 52
Pubblicità del Regolamento
Copia del presente Regolamento, a
norma di Legge, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento.
ART. 53
Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entrerà
in vigore dopo la pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione e non produce
effetti retroattivi.
ART. 54
USI E CONSUETUDINI
Per quanto non previsto dalle
leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, si
applicano gli usi e le consuetudini locali.