Il presente
regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 504/92, nel Comune di Settimo Rottaro, nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come
modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs.
446/97.
Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei
diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale,
il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
Art. 2 - Determinazione delle aliquote e
delle detrazioni d’imposta
Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate con deliberazioni
dell’organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge entro il termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
Art. 3 –
Presupposto dell’imposta
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di
aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che
siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di
un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza
dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il
proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a
dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione
dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza
del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile
in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed,
in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta,
con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale
violazione non sia imputabile al contribuente.
Art. 4
- Aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a
scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale
approvato dal Comune.
Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio,
il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili
indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
In caso di
varianti del Piano Regolatore un terreno acquisirà lo
status di edificabilità solamente a far data dalla Determinazione della
Giunta Regionale di approvazione della stessa. Viceversa un terreno
edificabile che con variante dello strumento urbanistico comunale perde la
propria capacità edificatoria acquisirà lo status di terreno “agricolo” e
quindi inedificabile, facendo propria la clausola di salvaguardia da adottare
in caso di variante al PRG, a far data dall’approvazione in C.C. della
variante stessa.
Aisensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che
un’area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere
considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa
particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui
insiste il fabbricato stesso. L’eventuale variazione catastale a seguito
della quale l’area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui
insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina
quindi alcun diritto al rimborso dell’I.C.I. versata su tale area.
Ai
sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. b) e 9 comma 1
D.Lgs. 504/1992, sono da ritenersi esenti dall’imposta, limitatamente al
periodo in cui risultino i requisiti sotto indicati, le aree edificabili,
anche se di proprietà di terzi, ove siano condotte, per lo svolgimento di
attività agro–silvo–pastorali,
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplichino la loro
attività a titolo principale – così come definiti dal D.Lgs. 228/2001 –,
purché tale conduzione risulti da contratto scritto avente data certa di
durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione
all’Ufficio Tributi del Comune.
Art. 5
– Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è
quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5 D.Lgs.
504/92 e s.m.i., non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei
casi in cui l’I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente
versata con riferimento a valori non inferiori a
quelli determinati periodicamente e per zone omogenee dal Consiglio Comunale
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 59, comma 1, lett. g) D.Lgs. 446/1997
TITOLO II
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art.
6 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
Ai sensi del comma 1 lettera c),
dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l’esenzione dall’I.C.I., prevista all’art. 7, comma 1,
lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili
utilizzati da Enti non commerciali di cui all’art. 87 comma 1 lettera c) del
Testo Unico delle imposte sui redditi, (ora art. 73, comma 1,
lett. c), a seguito della nuova scansione normativa introdotta dal D.Lgs. 12
dicembre 2003 n. 344), approvato con
Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compete
esclusivamente per fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.
L’esenzione tuttavia compete
anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall’ente e il possessore li
abbia concessi in comodato.
Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S., che
operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali.
Art. 7 - Estensione
delle agevolazioni previste per le abitazioni principali
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate
tali per espressa previsione legislativa, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta,
sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art. 8, comma 2
D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di
soggetto passivo di imposta da anziano o disabile
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b)l’abitazione
concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, ivi compresi i genitori del coniuge del
proprietario, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria
residenza e vi dimora abitualmente risultando intestatario delle utenze
relative alla fornitura di energia elettrica, acqua potabile, telefono, gas
metano.
L’anno di imposta successivo
all’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, dovrà essere
presentata dichiarazione I.C.I. supportata da idonea documentazione
comprovante la situazione dichiarata.
Art. 8 – Pertinenze delle abitazioni
principali
Ai sensi dell’art. 59,
comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/97, le pertinenze dell’abitazione
principale usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa.
Ai fini del presente articolo,
possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente
le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7.
La pertinenza è considerata
parte integrante dell’abitazione principale anche se distintamente
iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare
di diritto reale di godimento sull’abitazione e purché sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Alle pertinenze si applica la
detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione
principale.
Art. 9 – Riduzione dell’imposta per i
fabbricati inagibili o inabitabili
L’imposta è ridotta del 50 per
cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
Ai fini della presente norma, sono considerati
inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano
inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità
fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art 31, comma 1, lettere a)
b) legge 457/78, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento
dell’Unità Sanitaria Locale.
Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le
seguenti caratteristiche:
Non è considerata condizione di inagibilità o
inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico.
La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si
applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio
tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della
dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di
inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. Se il
fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o
con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle
sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all’art.
10 D.Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di
inabitabilità.
Art. 10
Determinazione
dell’imposta per i fabbricati soggetti a lavori edilizi ovvero a nuova
costruzione
In deroga a quanto previsto dall’art. 5 comma 6 D.Lgs.
504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o
di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lett. c),
d) ed e) L. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano
effettuati su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I., che di fatto non possono essere e non sono utilizzati,
la base imponibile è costituita dalla rendita catastale o presunta,
attribuita all’immobile prima dell’esecuzione di tali interventi di recupero,
ridotta del 50%, da computarsi fino alla
data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
ristrutturato è comunque utilizzato.
In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non
iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma
precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero
all’utilizzo di fatto dell’immobile, la base imponibile verrà determinata
sulla base del valore previsto per unità immobiliari analoghe site nel
territorio comunale.
I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano
autonome unità immobiliari, sono assoggettati all’imposta a decorrere dalla
data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua
superficie dell’area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene
ridotta, ai fini impositivi, in base
allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato
risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato
già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
Art. 11 – Definizione dei
fabbricati rurali esenti dall’imposta
Con il seguente articolo si intendono specificare i
termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della
ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e 3bis L.
133/94, come modificati dal D.P.R. 139/98 e successive modificazioni).
A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel
rispetto della previsione di cui all’art. 39 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.),
l’attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla
manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di
animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica.
Nell’applicazione di tale norma, si deve valutare,
anche retroattivamente, il trattamento più favorevole al contribuente per
tutte le annualità dell’I.C.I., purché non esistano provvedimenti definitivi.
In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti
al catasto urbano (esclusa la categoria D10), gli stessi devono ritenersi
soggetti all’imposta comunale sugli immobili, fatta salva la possibilità per
il soggetto passivo d’imposta di dimostrare che l’immobile rispetta i
requisiti per l’esenzione di cui ai commi precedenti.
TITOLO III
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO,
CONTROLLI E RIMBORSI
Art. 12 – Dichiarazione
I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti
posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le
cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui
all’art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante
apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.
La dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini
del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili, anche in relazione alle
unità immobiliari regolarmente
iscritte a catasto con attribuzione di rendita, e deve essere presentata entro il
termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto
inizio ovvero in cui è
avvenuta la variazione o la cessazione.
Art. 13 – Modalità di versamento
L’imposta è di norma versata
autonomamente da ogni soggetto passivo.
Ai sensi dell’art. 59, comma
1, lettera i) D.Lgs. 446/97, si considerano
tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario
o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti
passivi, a condizione che:
-l’imposta sia
stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
-venga
individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del
pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di
cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
-vengano precisati
i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
In tal caso, i diritti di regresso del
soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri
soggetti passivi.
La disposizione di cui al presente articolo ha effetto
anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento.
Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore
imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi
nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il
versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto
passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta,
in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione
principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei
confronti del soggetto passivo deceduto.
Art. 14 – Termini di versamento
L’imposta complessivamente
dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate di pari
importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un’unica soluzione da
corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.
In deroga ad ogni diversa
disposizione di legge ed in particolare all’art. 18, comma 1 L. 388/2000,
l’imposta dovuta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle
detrazioni approvate dal Comune per l’anno in corso, che il Comune si impegna
a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti
telematici, entro il 30 aprile di ogni anno.
Il contribuente che provveda
comunque al pagamento dell’I.C.I. con le modalità previste dall’art. 18,
comma 1 L. 388/2000 non potrà in ogni caso essere assoggettato al pagamento
di alcuna sanzione.
I versamenti d’imposta devono
essere effettuati tramite l’Agente per la riscossione, ovvero tramite modello F/24, ove tale
forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi
oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l’Agenzia delle
Entrate.
Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita
convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie
entrate con crediti
vantati nei confronti di altri Enti, nell’ipotesi in cui il versamento
effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente
accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte
d’imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni
ed interessi, fatto salvo l’onere anche per il Comune di attivarsi
preventivamente presso l’Agenzia delle Entrate o l’Ente cui il versamento sia
stato erroneamente riversato per recuperare l’importo versato a suo favore.
In tal senso, il Comune si obbliga a fornire apposita informativa ai
contribuenti circa l’intervenuta stipulazione di apposita convenzione con
l’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo del modello F/24 per il versamento
dell’I.C.I.
L’importo
minimo dovuto ai fini I.C.I. è pari ad € 2,00. Se
l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, esso va
versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
Art.
15 – Accertamento
I provvedimenti di accertamento in
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o
versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
Art. 16 – Attività di controllo
Ai sensi dell’art. 59,
comma 1, lettera l), punto 2 D.Lgs. 446/97, la Giunta
Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria
deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo.
Ai sensi dell’art. 59,
comma 1, lettera l), punto 5 D.Lgs. 446/97, il Funzionario
responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo
mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per
la lotta all’evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili
azioni da intraprendere.
Art. 17 – Rimborsi per
attribuzioni di rendite catastali definitive
Nell’ipotesi di cui all’art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita
definitiva attribuita dall’Ufficio del territorio derivi a favore del
contribuente un credito d’imposta in relazione all’I.C.I. versata sulla base
di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti
dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi, la maggiore
imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in
base al tasso di interesse legale vigente al momento della presentazione
della domanda di rimborso.
Art.
18 - Mancato accatastamento degli
immobili
Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari
non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti,
anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono
sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il
soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone
contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del Territorio, ai sensi
dell’art. 1, commi 336–337 L. 311/2004 e dell’art. 3 comma 58 L. 662/1996.
Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del
relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle
normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della sanzione massima di cui
all’art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.
Art. 19 – Riscossione coattiva
Ai sensi dell’art.
52, comma 6 D.lgs. 446/97, la riscossione coattiva dell’I.C.I. avviene
mediante ruolo affidato all’Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20– Normativa di rinvio
Per quanto non
previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs.
504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti
normative statali e dei regolamenti
comunali in materia tributaria.
Le
norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 19 – Norme
abrogate
Con
l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme
regolamentari con esso contrastanti.
Art. 20 –
Efficacia della norma
Il presente Regolamento entra in vigore e
presta i suoi effetti, in
deroga all’art. 3, comma 1 della L. 212/2000, il 1° gennaio 2007, in
conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno 19
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2007 n°71 in
osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 della L. 23
dicembre 2000, n°388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28
dicembre 2001 n°448.