Il presente
regolamento viene adottato nell’ambito della
potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così
come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs.
446/97.
Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei
diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione
nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
Il regolamento
disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non
tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e
trasparenza nell’attività amministrativa.
Le disposizioni
del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la
determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le
attività relative al versamento, all’accertamento ed alla riscossione, anche
coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell’Ente, nonché infine a
specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
Non sono oggetto
di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi,
applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
Restano salve le norme contenute in altri regolamenti
dell’Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole
entrate, siano essi di carattere
tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale
di contabilità.
Art. 2 – Aliquote e tariffe
Le aliquote,
tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni
dell’organo competente,nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Salve diverse
disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’equilibrio
economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in
diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
Le
variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine
ultimo fissato per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario, hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di adozione di aliquote, canoni e
tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall’esercizio
finanziario successivo.
Se non
diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si
intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l’anno in
corso.
In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono
comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia
fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione.
Art. 3 –
Rapporti con i cittadini
I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di
collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vengono diffusi
con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a
renderli accessibili ai soggetti interessati.
Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi,
le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono
ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l’utilizzazione di tecnologie
telematiche ed elettroniche.
Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni
necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della
riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre
obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla
loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento
stesso.
Art. 4 –
Agevolazioni fiscali e tariffarie
Fatte salve le previsioni contenute nei
singole regolamenti di ogni entrata, le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all’art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.
460:
a) sono esenti da
tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
b) godono della
riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all’art. 3 del presente
regolamento.
L’esenzione
si applica a condizione che l’O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la
comunicazione di cui all’art. 11, comma 2 del medesimo decreto, e sino al
verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
Allo stesso modo, tutte le associazioni
senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni
di interesse sociale godono di una riduzione del 50 per cento di tutti i
tributi comunali e/o canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni,
a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute
come tali dal Comune.
TITOLO II
GESTIONE E
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Art. 5 – Forme di gestione
La scelta della
forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di
economicità, funzionalità, efficienza, equità.
Oltre alla gestione diretta, per le fasi di
liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, ove non
affidate al competente concessionario, possono essere utilizzate,
singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le
forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/97, come
attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei
singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
In ogni caso, l’affidamento della gestione a terzi non deve
comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a
criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e
ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell’Ente
e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle
aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque,
affidatarie dell’accertamento e della riscossione delle entrate.
L’eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale
inerenti l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in
essere da soggetti gestori terzi comporterà l’assunzione a carico dagli
stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli
interessi dell’Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la
massima collaborazione agli uffici dell’amministrazione preposti alla difesa.
Art. 6 – Funzionario Responsabile per la
gestione dei tributi comunali
È designato, per ogni tributo di competenza dell’Ente, il funzionario
responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo
stesso.
Il
responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in
dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali,
semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di
garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la
minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi
dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e
semplificazione, nell’ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le
attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici;
ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti;
controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni
tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli
di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione
diretta, ed
ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l’esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti
con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti
necessaria per l’applicazione del tributo.
Qualora sia
deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento
e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti
debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività
connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione
dell’entrata da parte del soggetto gestore.
Nella
convenzione o nell’atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere
previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a
tutela degli interessi dei cittadini;dette clausole potranno prevedere
l’istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a
garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti
del contribuente, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 212 del 2000.
Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate
non tributarie
Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali
inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai
quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano
esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali
I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento
spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento sono pagati
attraverso una delle seguenti modalità in funzione di quanto stabilito nei
singoli regolamenti:
-tramite
l’Agente per la riscossione dei
tributi competente per territorio;
-tramite
versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria
comunale;
-tramite
eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
-tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui
tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero
formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l’Agenzia
delle Entrate.
Le entrate non tributarie
sono riscosse:
-tramite
versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
-tramite
bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
-tramite
conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.
-tramite
eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
Il Comune appresta
idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza
delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle
coordinate bancarie e delle modalità d’indicazione nei documenti della
causale di versamento.
Nel caso in cui il
Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato
alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi
regolarmente effettuati i pagamenti tramite l’Agente per la
riscossione.
A partire dal
secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente
continui a versare presso l’Agente per la riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso
contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50, salvo che lo
stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell’errore.
I versamenti, sia ordinari che a
seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all’euro
per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49 ovvero per
eccesso se superiore a detto importo.
L’arrotondamento si applica
sull’importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle
singole rate.
Art. 9 – Minimi riscuotibili
Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme
siano inferiori o uguali ad € 12 per anno, fatti salvi gli specifici limiti
inferiori previsti dalle singole norme d’imposta per l’esecuzione dei
versamenti.
Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di
accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o
uguali ad € 16 per anno ove comprensive di sanzioni amministrative ed
interessi.
La
disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o
interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli
obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
Tale importo minimo
riscuotibile si applica anche per periodi d’imposta precedenti e non deve in
ogni caso intendersi come franchigia.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 10 – Attività di controllo delle entrate
I responsabili di
ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni,
denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a
carico del contribuente o dell’utente, dalle norme di legge e di regolamento
che disciplinano le singole entrate.
Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate
mediante ausilio di soggetti esterni all’Ente ovvero nelle forme associate
previste nell’art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/97, secondo le
indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
La Giunta Comunale può
indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo/accertamento
delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
Art. 10–bis – Avviso bonario
Prima
di procedere all’emissione di atti di imposizione, il funzionario
responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a
chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell’avviso
stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta dell’ufficio.
Il
contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all’esibizione
di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla
regolarizzazione di errori formali.
La
presente disposizione ha effetto a partire dal primo periodo d’imposta
successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e non si applica ai
presupposti impositivi sorti in periodi d’imposta anteriori.
Art. 11 –
Accertamento delle entrate tributarie
L’attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere
informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle
procedure.
Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche
previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli
atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del
servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale
appositamente autorizzato.
Per i rapporti d’imposta pendenti al 1° gennaio 2007, gli atti di
accertamento in rettifica di
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e
gli atti di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Gli
avvisi di accertamento devono necessariamente:
- essere motivati in relazione ai presupposti di fatti
ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto
che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale;
- contenere l’indicazione dell’ufficio presso il quale
e possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;
- contenere l’indicazione del responsabile di
procedimento;
- contenere l’indicazione dell’organo o dell’autorità
amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel
merito dell’atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l’organo
giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il
quale effettuare il pagamento.
Art. 12 – Accertamento delle entrate non tributarie
L’entrata non
tributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa
della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile
individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l’ammontare
del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio
alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto
giuridico alla riscossione).
Per le entrate
patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi,
per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe
o contribuzioni dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal responsabile del
servizio/procedimento.
La contestazione
del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all’Ente
deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante altra forma di notifica, con l’indicazione di tutti gli elementi
utili al destinatario ai fini dell’esatta individuazione del debito.
Art. 13 – Ripetibilità delle spese di notifica
Le spese di notifica degli atti impositivi,
nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a
fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti
dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti
dall’art. 2 D.M. Finanze dell’8 gennaio 2001.
Le eventuali modifiche apportate a tale
decreto con riferimento all’ammontare delle somme ripetibili a tale titolo
dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.
Art. 14 – Compensazione
La compensazione delle somme dovute al Comune con
crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto
previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste
da tali norme.
Tuttavia, ove
il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle
Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati
nei confronti di altri Enti, nell’ipotesi in cui il versamento
effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente
accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte
d’imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni
ed interessi, fatto salvo l’onere anche per il Comune di attivarsi
preventivamente presso l’Agenzia delle Entrate o l’Ente cui il versamento sia
stato erroneamente riversato per recuperare l’importo versato a suo favore.
È altresì ammessa la compensazione di crediti
vantati dal contribuente nei confronti del Comune con altre entrate comunali,
salvo che con quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra
somme relative alla medesima entrata.
Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di
liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo
che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto
di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti,
vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al
contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza
di rimborso al Comune.
Il contribuente, qualora
intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta
alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del
tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento
del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del
diritto al rimborso.
Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente
deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena
la decadenza dal diritto alla compensazione,
una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
-generalità e codice fiscale del contribuente;
-l’ammontare del tributo dovuto
prima della compensazione;
-l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta e
per tributo.
Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la
differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi
senza ulteriori adempimenti.
È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di
rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In
tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al
rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della
compensazione.
Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario
responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di
invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la
documentazione ricevuta al funzionario competente.
In caso di
utilizzo del modello F/24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal
contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri
enti, sono ammesse di diritto sino ad un importo massimo di € 500,00.
In tale
ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate,
come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il
termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia relativa all’anno
d’imposta in cui la compensazione è stata effettuata.
Per le
compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del
Comune di importo superiore ad € 500,00, dovrà invece essere presentata
apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del
termine per il pagamento.
L’istanza
dovrà contenere l’indicazione dell’importo del credito tributario complessivo
vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di
procedere a compensazione totale o parziale di tale credito mediante modello
F/24, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla
compensazione.
Il Comune è
tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione
alla compensazione del credito eccedente la somma di € 500,00, entro cinque
giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.
In difetto
di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro
il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad
effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.
Ove la
compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado
il diniego espresso del Comune, l’importo eccedente la somma di € 500,00 non
verrà riconosciuto dal Comune a favore dell’Ente titolare dell’entrata
tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente
ed a quest’ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad €
100,00, ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa
dimostrare la natura non colpevole dell’errore.
Art. 15
– Riscossione coattiva delle entrate tributarie
Ai
sensi dell’art. 52, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, se la riscossione
coattiva dei tributi è affidata all’Agente per la riscossione, la stessa deve
essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e
integrazioni.
Qualora
la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall’Ente
locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), la
stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910
n. 639.
È
attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la
sottoscrizione dell’ingiunzione o le altre attività necessarie per la
riscossione coattiva delle entrate.
Anche
nell’ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata
all’Agente per la riscossione, rimane comunque salva la possibilità per il
Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite
tributarie, previa comunicazione formale all’Agente per la riscossione, che –
in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata
anche successivamente all’avvenuta riscossione.
In
tali ipotesi di riscossione diretta, all’Agente per la riscossione non sarà
dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell’ipotesi di riscossione coattiva,
il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune
della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati
nella misura prevista dal D.Lgs. 112/99 e dalle correlate disposizioni in
materia.
Il
titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo.
Art. 16 – Riscossione coattiva delle entrate non
tributarie
La
riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene,
per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate sia pure parzialmente a
terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D.
14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o
dell’affidatario.
Per
le entrate con riscossione affidata all’Agente per la riscossione, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito
titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i.
A seguito di convenzione con l’Agente
per la riscossione, l’Ente può
comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate gestite in
proprio, mediante le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i.
Resta
impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il
credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario
responsabile dia idonea motivazione dell’opportunità e della convenienza
economica di tale scelta.
Art. 17 – Recupero stragiudiziale dei
crediti
Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante
ruolo, ovvero l’esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di
cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero
stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura
tributaria che patrimoniale.
A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e
senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può
avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo
svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti
interamente a carico del contribuente/utente moroso.
Art. 18 – Dilazione
e sospensione del pagamento
Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle
imposte possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate
categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella
deliberazione medesima.
In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento
dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere
disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
I regolamenti di ogni entrata possono
individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni
ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad
ogni tipologia di entrata patrimoniale.
Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione
di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile
dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a
titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto
dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a
versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano,
esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena
effettuati.
In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade
automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo non ancora
pagato è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000, l’ufficio
può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito
cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in
scadenza dopo la prima rata.
Art. 19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in
ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua
irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa
verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati
dal rendiconto alla chiusura dell’esercizio.
I crediti sopracitati sono trascritti
in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel
conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
Prima dello scadere del termine prescrizionale
il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora
insolvibile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o
patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la
riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a
ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50 per anno.
Per i crediti di incerta riscossione
il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una
transazione al fine di recuperare almeno un parte del dovuto.
Art. 20 – Interessi sui tributi locali
Ai sensi
dell’art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell’art. 1, comma 165 L. 27 dicembre
2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e
la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al
tasso legale d’interesse maggiorato dell’1,5% annuo, da applicarsi in ragione
giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il
versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell’effettivo
versamento.
Viene stabilito di
dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte
della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualità
precedenti.
Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla
dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece
i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in
conformità alle previsioni contenute nell’art. 1284 cod. civ.
Art. 21 – Rimborsi
Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non
dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del
contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato.
Per i rapporti d’imposta pendenti al 1° gennaio
2007, le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di
decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di
cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso delle
somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali
diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un
periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata
la relativa domanda ovvero è stato adottato d’ufficio il provvedimento di
rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per
legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
L’Amministrazione
comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di
accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal
momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata
dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
Fatte salve
eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d’imposta, in
caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati
e non dovuti, si applica il medesimo tasso d’interesse previsto per i
recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla
data di ricezione dell’istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro
d’ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
I rimborsi d’ufficio
non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali
a € 5 per anno.
Art. 22 – Contenzioso tributario
Ai sensi di quanto
disposto dall’art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/92, come modificato
dall’art. 3bis D.L. 31 marzo 2005
n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell’Ente, previa deliberazione
da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso
tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre
appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di
giudizio.
Il Sindaco può delegare alla
rappresentanza dell’ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.
L’attività di contenzioso
può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita
struttura.
Ove necessario, la
difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni
all’Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.
TITOLO
IV
NORME FINALI
Art. 23 – Norme finali
Per quanto non
previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme
di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento
generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest’ultimo.
Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga
all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, il 1° gennaio 2007, in conformità a quanto
disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 19
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2007 n. 71, in
osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000, n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.
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